Sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui all’articolo 188-bis del decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dalla legge 199 del 30 dicembre 2025, di seguito riportati:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del d. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 4. sono ricompresi:
- trasportatori di rifiuti non pericolosi
- intermediari di rifiuti non pericolosi
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'articolo 184 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:
- Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 del decreto legislativo 152/2006
- produttori di rifiuti cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 del decreto legislativo 152/2006
Soggetti non obbligati
I produttori di rifiuti che non hanno obbligo d'iscrizione devono registrarsi per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo (nuovo modello) e scaricare la copia del FIR cartaceo controfirmato e datato dal destinatario.