Il diritto annuale è un tributo obbligatorio che imprese e soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA versano annualmente per garantire la continuità delle attività istituzionali e l'efficienza del Registro Imprese, sostenendo concretamente la crescita economica del territorio e l'erogazione di servizi digitali avanzati per le imprese.
L'importo viene stabilito annualmente con decreto ministeriale e varia in base alla tipologia di impresa e al fatturato Irap.
Il Diritto Annuale è dovuto per anno solare e non è ripartibile in base alla durata dell’iscrizione.
Diritto annuale
Attenzione: dal 19/05/2026 è attivo il nuovo servizio online Diritto annuale per presentare richieste di verifica pagamenti; rimborso diritto annuale; annullamento cartelle esattoriali; informazioni specialistiche sul diritto annuale.
La precedente piattaforma Sportello Virtuale servizionline di Pavia rimarrà attiva per un periodo di 90 giorni lavorativi per consentire la sola consultazione delle pratiche inviate fino al 19/05/2026.
La piattaforma Sportello Virtuale servizionline di Mantova, invece, per motivi tecnici è stata disattivata, in caso di necessità di consultazione delle richieste inviate in precedenza rivolgersi all'ufficio diritto annuale.
Perchè versare il diritto annuale
Competenza territoriale
Destinataria del versamento è la Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede e/o l'unità locale dell'impresa e non quella di residenza del soggetto che effettua il versamento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto della sede è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
Chi deve pagare?
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art. 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche):
- Tutte le imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.
- I soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), quali: enti morali, associazioni, fondazioni e altri soggetti collettivi senza scopo di lucro che svolgono un'attività economica, anche in modo non prevalente.
Soggetti non tenuti al pagamento
Non sono tenuti al versamento del diritto annuale:
- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno successivo all'adozione del provvedimento (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno N ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno N+1;
- le società ed altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno N ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno N+1;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento ai sensi dell'articolo 2544 codice civile.
Come effettuare il versamento
Il pagamento può avvenire:
- tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”, si può calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online;
- tramite l'APP "Impresa Italia" disponibile negli store Apple, Android e Huawei (solo per le imprese che versano in misura fissa e interamente a un’unica Camera di commercio)
- con il modello F24 con modalità telematiche utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi; nella seguente tabella sono riportate le indicazioni per la compilazione delle sezioni dell'F24:
sezione | modalità di compilazione |
|---|---|
Contribuente | Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. |
Sezione Erario | Non compilare. |
Sezione INPS | Non compilare. |
Sezione Regioni | Non compilare. |
Sezione IMU ed altri tributi locali | Codice ente / codice comune: MN (indipendentemente dalla provincia CR-MN-PV in cui l'impresa è iscritta) |
Arrotondamenti: va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
La Camera di Commercio non invia bollettini di postali o richieste di pagamento con mezzi diversi da quelli descritti.
Termini e sanzioni per ritardato versamento
Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Ritardato versamento
Se il versamento viene effettuato oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi si applica la maggiorazione dello 0,40 %, esposta e versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. La maggiorazione dello 0,40 % deve essere applicata anche nel caso di utilizzo di crediti tributari in compensazione (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).
A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 , dal “Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia” approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 16 del 01/07/2025, approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013.
Si ricorda che entro un anno dal termine ordinario di versamento è possibile regolarizzare la posizione effettuando il ravvedimento operoso
Attenzione alle truffe e comunicazioni ingannevoli!
Sono stati segnalati tentativi di raggiri commerciali da parte di organismi privati che richiedono pagamenti per l'iscrizione in finti registri, elenchi o abbonamenti a riviste. Si tratta di iniziative private che non hanno nulla a che fare con la Camera di Commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento.
In caso di bollettini o richieste sospette, vi invitiamo a diffidare e a contattare i nostri uffici per verificarne l'autenticità. Per maggiori informazioni è possibile consultare la mini-guida "IO NON CI CASCO!" sul sito dell'AGCM.