Cartelle di pagamento

La Camera di commercio ha reso esecutivi i ruoli del diritto annuale fino all’annualità 2022 per le violazioni di omesso, incompleto, tardivo, tardato versamento (DM 54/2005).

Con la cartella di pagamento viene richiesto il versamento di:

  • diritto omesso (cod. trib. 0961)
  • interessi calcolati al tasso legale (cod. trib. 0992)
  • sanzione (cod. trib. 0962)

L'impresa a cui è riferita la cartella è individuabile dal n. Rea, riportato nella sezione "Dettaglio degli addebiti" e anche nel successivo prospetto "Dati identificativi della cartella".

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulla lettura della cartella di pagamento, sul pagamento della cartella, sulla rateazione, sulla tutela del contribuente e sulla normativa vigente negli anni in questione.

Come leggere la cartella

  • Sulla prima facciata si trova l'indicazione Cartella di pagamento, seguita dal Numero della cartella, e, più in basso:
  • a sinistra è indicato l'agente della riscossione che ha emesso la cartella: è competente l'agente della provincia in cui si trova la residenza dell'imprenditore individuale, ovvero la sede principale del soggetto collettivo, secondo le risultanze dell'anagrafe tributaria;
  • a destra è indicato il soggetto debitore, a cui è indirizzata la richiesta di pagamento, con relativi indirizzo e codice fiscale.
  • Nella successiva sezione si trova il Dettaglio degli addebiti che, oltre al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, può riportare, distintamente indicate, anche somme dovute ad altri enti impositori.
    Per la Camera di commercio il dettaglio contiene:
    • Denominazione e indirizzo della Camera
    • Eventuali coobbligati in solido a cui è stata notificata la cartella (indicati soltanto sulle cartelle emesse a partire dal 2008);
    • Numero partita, con a destra in fondo il n. REA, che permette di identificare per quale impresa è stata emessa la cartella, e di seguito una breve descrizione della violazione e dell'anno a cui si riferisce:
      • omesso - diritto non versato
      • incompl. - diritto versato in misura inferiore al dovuto
      • tardato - diritto versato in ritardo rispetto alla scadenza
      • om. mora - diritto versato entro i 30 giorni dalla scadenza senza applicare la maggiorazione dello 0,40 %
    • Descrizione dettagliata degli addebiti con una riga ciascuna per diritto annuale non versato, interessi e sanzioni.
  • Su una successiva pagina si trova il prospetto Dati identificativi della cartella, presenta una riga per ogni codice tributo, con a fianco l'anno di competenza e il n. Rea dell'impresa:
    • il codice 0961 si riferisce al diritto annuale dovuto
    • il codice 0962 si riferisce alla sanzione
    • il codice 0992 si riferisce agli interessi

Come pagare

Il pagamento della cartella può essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica con il bollettino di conto corrente postale contenuto nella cartella stessa, oppure direttamente agli sportelli del concessionario competente, ma in nessun caso mediante mod. F24.
Per le società di persone, la medesima cartella viene notificata sia alla società che ai singoli soci illimitatamente responsabili, in qualità di obbligati in solido. In tal caso occorre procedere ad un unico versamento.
In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza (60 giorni dalla data di notifica della cartella) gli importi saranno maggiorati dei compensi esattoriali e degli interessi di mora.

Rateazione

Su richiesta del contribuente, l'agente della riscossione può concedere - nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso - la ripartizione in rate mensili del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Presentazione di memorie difensive

Chi ha ricevuto la cartella e ritiene di non doverla pagare, in tutto o in parte, in particolare per uno dei seguenti motivi:

  • l'impresa individuale ha cessato l'attività entro il 31/12 dell'anno precedente, ed ha presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/1 dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • la società ha approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, ed ha presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01 dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • l'unità locale è cessata entro il 31/12 dell'anno precedente ed è stata presentata domanda di cancellazione entro il 30/1;
  • l'impresa ha già effettuato il pagamento del diritto;
  • l'impresa ha una scadenza d'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare per l'anno in questione;
  • l'impresa alla data del 1/1 ha trasferito la sede legale in altra provincia;
  • l'impresa ha trasferito la sede legale in una delle province di Cremona o Mantova o Pavia nel corso dell'anno.

può presentare un'istanza di autotutela alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia – Ufficio Diritto annuale – via P. F. Calvi 28 - 46100 Mantova, chiedendo l'annullamento totale o parziale della cartella, con una delle seguenti modalità:

  • via pec all’indirizzo cciaa@pec.cmp.camcom.it
  • tramite posta
  • di persona, in una delle tre sedi della Camera di Commercio: Cremona, Piazza Stradivari 5; Mantova, Via Calvi 28; Pavia, Via Mentana 27

allegando alla memoria una copia della cartella di pagamento ed eventuali altri documenti (ad esempio, copia della ricevuta di pagamento).
La Camera provvederà ad esaminare l'istanza e a concedere lo sgravio, se dovuto, comunicandolo sia all'interessato sia a Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'inoltro all'agente della riscossione competente.

La presentazione di una memoria difensiva/istanza di annullamento alla Camera di commercio non sospende i termini per il pagamento della cartella, né quelli per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria.

Ricorso alla Commissione Corte di Giustizia Tributaria

È possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio entro 60 gg. dalla notificazione della cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto).

Il ricorso deve essere notificato alla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell’ufficio Protocollo. Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della C. G. T. Provinciale il proprio fascicolo contenente: l’originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all’originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.

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Ultimo aggiornamento
Ven 19 Giu, 2026

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