Compensazione e rimborsi
I soggetti che:
- hanno erroneamente versato il diritto annuale
- hanno versato un diritto annuale superiore al dovuto
- hanno versato il diritto annuale più volte per lo stesso anno
possono effettuare la compensazione dei versamenti a credito con quelli a debito con il modello F24.
Sono compensabili i versamenti relativi sia allo stesso diritto annuale che ad altri tributi.
Si evidenzia che è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850" (tributo o tributo + interesse corrispettivo dello 0,40 %).
I versamenti effettuati con il codice tributo "3851" e "3852" (interessi e sanzioni) non sono compensabili.
Per effettuare la compensazione è necessario compilare il modello F24 alla "Sezione IMU ed altri Tributi locali" indicando nella colonna "importi a credito compensati" l'importo del versamento effettuato erroneamente o in eccesso.
In alternativa si può presentare richiesta di rimborso (alla Camera di commercio entro 24 mesi dal versamento, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 488/99 .
Le domande di rimborso corredate da copia del modello F24)possono essere trasmesse all'ufficio anche via fax al numero 0376 234241.