Compensazione e rimborsi

I soggetti che:

  • hanno erroneamente versato il diritto annuale
  • hanno versato un diritto annuale superiore al dovuto
  • hanno versato il diritto annuale più volte per lo stesso anno

possono effettuare la compensazione dei versamenti a credito con quelli a debito con il modello F24.
Sono compensabili i versamenti relativi sia allo stesso diritto annuale che ad altri tributi.

Si evidenzia che è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850" (tributo o tributo + interesse corrispettivo dello 0,40 %).

I versamenti effettuati con il codice tributo "3851" e "3852" (interessi e sanzioni) non sono compensabili.

Per effettuare la compensazione è necessario compilare il modello F24 alla "Sezione IMU ed altri Tributi locali" indicando nella colonna "importi a credito compensati" l'importo del versamento effettuato erroneamente o in eccesso.

In alternativa si può presentare richiesta di rimborso (alla Camera di commercio entro 24 mesi dal versamento, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 488/99 .

Le domande di rimborso corredate da copia del modello F24)possono essere trasmesse all'ufficio anche via fax al numero 0376 234241.

Modulistica
Richiesta rimborso (RTF 601.31 KB) File Modulistica icon
Normativa
Normativa icon Legge n.488/99 File Normativa icon
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Sede: Cremona-Mantova-Pavia
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Ultimo aggiornamento
Ven 19 Giu, 2026

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