Diritto annuale 2026 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2026

La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia (nata dall'accorpamento delle tre Camere provinciali e con competenze estese su tutti e tre i territori) ricorda che è attivo l'obbligo di versamento del diritto annuale per l'anno 2026.

Diritto annuale 2026: guida al pagamento per Imprese iscritte in Sezione Speciale e Soggetti REA

Chi deve pagare?

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art. 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche): 

  • Tutte le imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.
  • I soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), quali: enti morali, associazioni, fondazioni e altri soggetti collettivi senza scopo di lucro che svolgono un'attività economica, anche in modo non prevalente. 
Scadenze e Termini
  • Scadenza ordinaria: il termine coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato per il 30 giugno 2026 (eventuali proroghe si applicano anche al diritto annuale).
  • Pagamento in ritardo (entro 30 giorni): è possibile versare nei 30 giorni successivi alla scadenza applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale incremento si applica anche in caso di Modello F24 a saldo zero per compensazione. 
Quanto Versare (Tariffe 2026)

Con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2026 è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20,00% per il triennio 2026-2028, destinato al finanziamento di progetti strategici territoriali (Doppia transizione digitale ed ecologica, Turismo, Internazionalizzazione).

A parità di condizioni, gli importi per il corrente anno rimangono invariati rispetto al 2025: 

Forma GiuridicaSede PrincipaleUnità Locale
Imprese individuali€ 52,80*€ 10,56*
Società semplici agricole€ 60,00€ 12,00
Società semplici NON agricole€ 120,00€ 24,00
Società tra avvocati (ex D.Lgs n. 96/2001)€ 120,00€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero-€ 66,00 (per ciascuna UL/sede secondaria)
Soggetti iscritti al R.E.A.€ 18,00 (diritto fisso solo per sede)Non dovuto

Calcolo rapido online: Puoi calcolare facilmente l'importo esatto da versare collegandoti al portale dedicato: dirittoannuale.camcom.it

*Regola di Arrotondamento

I conteggi intermedi per sede e unità locali vanno mantenuti con cinque decimali. L'arrotondamento finale va eseguito in un'unica soluzione all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra decimale è uguale o superiore a 5; per difetto se inferiore a 5). 

  • Esempio impresa individuale solo sede: € 52,80 va arrotondato a  € 53,00.
  • Esempio impresa individuale con 1 unità locale: € 52,80 + € 10,56 = € 63,36 va arrotondato a € 63,00
Unità locali in altre province

Per le unità locali situate in province diverse da Cremona, Mantova e Pavia, l'importo (pari al 20,00% di quanto dovuto per la sede) va versato alla Camera di Commercio territorialmente competente, indicando sul Modello F24 la sigla automobilistica della relativa provincia. 

Come pagare

Il versamento va eseguito in un'unica soluzione attraverso due modalità alternative: 

  1. Online (PagoPA): Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it tramite la funzione "calcola e paga".
  2. Modello F24: Utilizzando i seguenti dati nella "Sezione IMU e altri tributi locali":
    • Codice Ente/Codice Comune: MN (valido come codice unico per le province di Cremona, Mantova e Pavia).
    • Codice Tributo: 3850
    • Anno di riferimento: 2026
    • Importo a debito versato: l’importo calcolato secondo le indicazioni sopra riportate

Ritardi o omissioni: comportano una sanzione amministrativa che va dal 10,00% al 100,00% dell'importo dovuto. 
Ravvedimento operoso: entro un anno dalla scadenza ordinaria è possibile sanare spontaneamente la violazione beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Nota Bene: Essere in regola con il diritto annuale è obbligatorio per ottenere il rilascio di certificati dal Registro delle Imprese e per accedere ai Bandi promossi dal sistema camerale. 

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Il pagamento del diritto annuale è un adempimento obbligatorio per tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio 2026

Quanto Versare per l'Anno 2026

Per calcolare rapidamente l'importo esatto, è possibile utilizzare il portale nazionale ufficiale: dirittoannuale.camcom.it.

Si ricorda che, con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2026, è stato autorizzato l'incremento del 20,00% delle misure del diritto annuale per il triennio 2026-2028, destinato al finanziamento di progetti strategici (Doppia transizione digitale ed ecologica, Turismo, Internazionalizzazione) approvati da questo Ente. Gli importi finali, a parità di condizioni, rimangono invariati rispetto al 2025.

1. Imprese Individuali iscritte in sezione ordinaria

Le imprese individuali in sezione ordinaria pagano in misura fissa:

  • Sede legale: € 120,00
  • Ogni unità locale: € 24,00

2. Altri Soggetti Collettivi (Società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, etc.)

Questi soggetti calcolano il diritto applicando al fatturato ai fini IRAP del periodo d'imposta 2025 (Modello Redditi 2026) gli scaglioni riportati nella tabella sottostante:

Scaglioni di fatturatoMisura Fissa e Aliquote
Da € 0,00 a € 100.000,00€ 200,00 (misura fissa)
Da € 100.000,00 a € 250.000,00€ 200,00 + 0,015% sulla parte eccedente € 100.000,00
Da € 250.000,00 a € 500.000,00€ 222,50 + 0,013% sulla parte eccedente € 250.000,00
Da € 500.000,00 a € 1.000.000,00€ 255,00 + 0,010% sulla parte eccedente € 500.000,00
Da € 1.000.000,00 a € 10.000.000,00€ 305,00 + 0,009% sulla parte eccedente € 1.000.000,00
Da € 10.000.000,00 a € 35.000.000,00€ 1.115,00 + 0,005% sulla parte eccedente € 10.000.000,00
Da € 35.000.000,00 a € 50.000.000,00€ 2.365,00 + 0,003% sulla parte eccedente € 35.000.000,00
Oltre € 50.000.000,00€ 2.815,00 + 0,001% sulla parte eccedente € 50.000.000,00 (fino a un massimo di € 40.000,00)

Regola di calcolo e arrotondamento:

1. Ricavare l'importo dalla tabella in base al fatturato.

2. Ridurre l'importo ottenuto del 50,00% (ex D.L. 90/2014). 

3. Incrementare il risultato del 20,00% (ex D.M. 12 marzo 2020).

4. Arrotondare al centesimo di euro: per eccesso se la prima cifra dei millesimi è pari o superiore a 5; per difetto se inferiore a 5.

Unità Locali
  • Per imprese con sede e unità locale nelle province di Cremona, Mantova o Pavia: per ogni unità locale si versa il 20,00% di quanto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 120,00.
  • Unità locali fuori provincia: l’importo, calcolato secondo il medesimo criterio, si versa alla Camera di Commercio territorialmente competente.
  • Imprese con sede principale all'estero: per ogni unità locale o sede secondaria in Italia si versano € 66,00.
Come pagare

Il versamento va eseguito in un'unica soluzione attraverso due modalità alternative: 

  1. Online (PagoPA): Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it tramite la funzione "calcola e paga".
  2. Modello F24: Utilizzando i seguenti dati nella "Sezione IMU e altri tributi locali":
    • Codice Ente/Codice Comune: MN (valido come codice unico per le province di Cremona, Mantova e Pavia).
    • Codice Tributo: 3850.
    • Anno di riferimento: 2026.
    • Importo a debito versato: l’importo calcolato secondo le indicazioni sopra riportate
Informazioni Importanti e Obblighi
  • Certificati e Bandi: La regolarità del pagamento del diritto annuale è un requisito indispensabile per il rilascio dei certificati del Registro delle Imprese e per accedere ai bandi di finanziamento camerali.
  • Trasferimento di Sede: In caso di cambio provincia nel corso dell'anno, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui era ubicata la sede legale al 1° gennaio 2026.
  • Obbligo PEC: Si ricorda che tutte le imprese devono dichiarare e mantenere aggiornato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso la Camera di Commercio. Per guide e variazioni, consultare la sezione "Pratica Semplice" su www.registroimprese.it.

 

Diritto annuale anni precedenti

Diritto annuale 2025 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2025

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 383421 del 20 dicembre 2023 , ha confermato per l'anno 2025 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2024. Per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 23 febbraio 2023

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2025 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66
Soggetti iscritti solo al REA18-

Come calcolare l'importo dovuto 

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2025, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A 

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2024 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009 
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2023 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Scaglioni di fatturatoMisura fissa e aliquote
da euroa euro   
0100.000,00euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:
a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

Diritto annuale 2024 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2024

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 383421 del 20 dicembre 2023 , ha confermato per l'anno 2024 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2023. Per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 23 febbraio 2023

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2024 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

IMPORTI in euro

 

Sede

Unità locale

Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti

52,80*

10,56* cad.

Società semplici agricole

60,00

12,00 cad.

Società semplice non agricola

120,00

24,00 cad.

Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)

120,00

24,00 cad.

Unità locali di imprese estere

-

66,00

Soggetti iscritti solo al REA

18,00

-

Come calcolare l'importo dovuto 

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2024, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 

Solo SEDE

Sede + 1 UL

Solo 1 UL

Sede + "n" UL

"n" UL

Dovuto

52,80

52,80+10,56

10,56

52,80+10,56x"n"UL

10,56x"n"UL

Da versare    

53,00

63,00

11,00

Totale arrotondato all'euro

Totale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A 

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2023 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009 
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2023 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Scaglioni di fatturato

Misura fissa e aliquote

da euro

a euro  

 

0

100.000,00

euro 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:
a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.
 

Diritto annuale 2023 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2023

Diritto annuale 2023 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2023

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 339674 dell’11 novembre 2022, ha confermato per l'anno 2023 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2022. Per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 23 febbraio 2023).

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa. 
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2023 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

IMPORTI in euro

 

Sede

Unità locale

Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti

52,80*

10,56* cad.

Società semplici agricole

60

12 cad.

Società semplice non agricola

120

24 cad.

Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)

120

24 cad.

Unità locali di imprese estere

-

66

Soggetti iscritti solo al REA

18

-

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2023, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 

Solo SEDE

Sede + 1 UL

Solo 1 UL

Sede + "n" UL

"n" UL

Dovuto

52,80

52,80+10,56

10,56

52,80+10,56x"n"UL

10,56x"n"UL

Da versare    

53,00

63,00

11,00

Totale arrotondato all'euro

Totale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A. 

2. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2022 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto

Al fatturato complessivo realizzato nel 2022 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturato

Misura fissa e aliquote

da euro

a euro  

 

0

100.000,00

euro 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

Diritto annuale 2022 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 42961 del 22 dicembre 2021, ha confermato per l'anno 2022 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2021. Per il triennio 2020-2022 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 12 marzo 2020) .

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2022 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

Sede
(importi in euro)

Unità locale
(importi in euro)

Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti

52,80*

10,56* cad.

Società semplici agricole

60

12 cad.

Società semplice non agricola

120

24 cad.

Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)

120

24 cad.

Unità locali di imprese estere

-

66

Soggetti iscritti solo al REA

18

-

*Vedi "Arrotondamento" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2022, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 

Solo SEDE

Sede + 1 UL

Solo 1 UL

Sede + "n" UL

"n" UL

Dovuto

52,80

52,80+10,56

10,56

52,80+10,56x"n"UL

10,56x"n"UL

Da versare    

53,00

63,00

11,00

Totale arrotondato all'euro

Totale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A.

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2021 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2021 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturato

Misura fissa e aliquote

da euro

a euro  

 

0

100.000,00

euro 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

Diritto annuale 2021 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 286980 del 22 dicembre 2020, ha confermato per l'anno 2021 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2020. Per il triennio 2020-2022 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 12 marzo 2020).

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2021 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

Sede
(importi in euro)

Unità locale
(importi in euro)

Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti

52,80*

10,56* cad.

Società semplici agricole

60

12 cad.

Società semplice non agricola

120

24 cad.

Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)

120

24 cad.

Unità locali di imprese estere

-

66

Soggetti iscritti solo al REA

18

-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto.

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2021, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 

Solo SEDE

Sede + 1 UL

Solo 1 UL

Sede + "n" UL

"n" UL

Dovuto

52,80

52,80+10,56

10,56

52,80+10,56x"n"UL

10,56x"n"UL

Da versare    

53,00

63,00

11,00

Totale arrotondato all'euro

Totale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A.

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2020 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.

Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.

Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

4. Come calcolare l'importo dovuto

Al fatturato complessivo realizzato nel 2020 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturato

Misura fissa e aliquote

da euro

a euro  

 

0

100.000,00

euro 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto + maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

Diritto annuale 2020 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2020

Proroga pagamento diritto annuale 2020 per i contribuenti soggetti agli ISA

L'art. 1 del DPCM 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, ha previsto la proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA):

  • entro il 20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione
  • dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga riguarda tutti i contribuenti che svolgono in forma d'impresa le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione, quanti presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario come disciplinato dall’art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014, coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui alla legge 111 del 15 luglio 2011 coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono state approvati gli ISA.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40% oppure avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Diritto annuale 2020 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 347962 del 11 dicembre 2019, ha confermato per l'anno 2020 le misure d el diritto annuale previste per l'anno 2019. Per il triennio 2020-2022 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (decreto del 12 marzo 2020).

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese 

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa. Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2020 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66
Soggetti iscritti solo al REA18-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2020, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 

Solo SEDE

Sede + 1 UL

Solo 1 UL

Sede + "n" UL

"n" UL

Dovuto

52,80

52,80+10,56

10,56

52,80+10,56x"n"UL

10,56x"n"UL

Da versare    

53,00

63,00

11,00

Totale arrotondato all'euro

Totale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2019 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2019 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturatoMisura fissa e aliquote
da euroa euro   
0100.000,00euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

Diritto annuale 2019

Proroga pagamento diritto annuale 2019 per i contribuenti soggetti agli ISA

L'art. 12-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 - G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il Ministero delle Sviluppo Economico con nota prot. n. 172631 del 2 luglio 2019 ha comunicato che la proroga stabilita con il decreto legge sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale 2019 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

La proroga si applica anche ai soggetti individuati dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 64 del 28 giugno 2019.

Per tutti gli altri soggetti rimane valida la scadenza del 1 luglio 2019 in quanto il 30 giugno cade di domenica con la possibilità di effettuare il versamento entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Diritto annuale 2019 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 432856 del 21 dicembre 2018, ha confermato per l'anno 2019 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2018. Per il triennio 2017-2019 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale D.M. 22 maggio 2017.

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese 

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2019 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66 cad.
Soggeti iscritti solo al REA18-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto.

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2019, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A.

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2018 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2018 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturatoMisura fissa e aliquote
da euroa euro   
0100.000,00euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo  è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

 

Diritto annuale 2019 per le nuove imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 432856 del 21 dicembre 2018, ha confermato per l'anno 2019 le misure del diritto annuale previste per il 2018. Per il triennio 2017-2019 è stato autorizzato l'aumento del 20% delle misure del diritto annuale  D.M. 22 maggio 2017..

Gli importi determinati sono i seguenti:

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66
Soggetti iscritti solo al REA18-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 1. Come calcolare l'importo dovuto.

TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali12024
Società cooperative12024
Consorzi12024
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)12024
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) 12024

Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.

1. Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2019, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro
Diritto annuale 2018 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 26505 del 16 gennaio 2018, ha confermato per l'anno 2018 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2017. Per il triennio 2017-2019 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 22 maggio 2017.

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese 

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2018 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66 cad.
Soggeti iscritti solo al REA18-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto.

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2018, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A.

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2017 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2017 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturatoMisura fissa e aliquote
da euroa euro   
0100.000,00euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo  è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

Diritto annuale 2018 per le nuove imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 26505 del 16 gennaio 2018, ha confermato per l'anno 2018 le misure del diritto annuale previste per il 2017. Per il triennio 2017-2019 è stato autorizzato l'aumento del 20% delle misure del diritto annuale D.M. 22 maggio 2017

Gli importi determinati sono i seguenti:

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66
Soggetti iscritti solo al REA18-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 1. Come calcolare l'importo dovuto.

TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali12024
Società cooperative12024
Consorzi12024
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)12024
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) 12024

Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.

1. Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2018, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro
Diritto annuale 2017

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2017, è stata prevista la proroga del termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2017 per i titolari di redditi di impresa.

Per tali soggetti le scadenze per il pagamento del diritto annuale sono le seguenti:

  • entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 21* agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti only Rea rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31* luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

*I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Diritto annuale 2017 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 359584 del 15 novembre 2016, ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 50% prevista per l'anno 2017 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114. Successivamente con D.M. 22 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, ha autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/93 come modificato dal D.Lgs. n. 219/16) per il triennio 2017-2019. In particolare la Camera di commercio di Mantova finanzierà, in accordo con la Regione Lombardia, i progetti “Punto impresa digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e “Promozione turismo”.

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese 

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2017 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66 cad.
Soggeti iscritti solo al REA18-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto.

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2017, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro

ATTENZIONE: le imprese che abbiano già provveduto al versamento senza considerare la maggiorazione del 20% sono tenute ad effettuare il conguaglio entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A.

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2016 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2016 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturatoMisura fissa e aliquote
da euroa euro   
0100.000,00euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo  è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

ATTENZIONE: le imprese che abbiano già provveduto al versamento senza considerare la maggiorazione del 20% sono tenute ad effettuare il conguaglio entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

Diritto annuale 2017 per le nuove imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 359584 del 15 novembre 2016, ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 50% prevista per l'anno 2017 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114. Successivamente con D.M. 22 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, ha autorizzato l'aumento del 20% delle misure del diritto annuale (ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/93 come modificato dal D.Lgs. n. 219/16) per il triennio 2017-2019. In particolare la Camera di commercio di Mantova finanzierà, in accordo con la Regione Lombardia, i progetti “Punto impresa digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e “Promozione turismo”.

Gli importi determinati sono i seguenti:

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56* cad.
Società semplici agricole6012 cad.
Società semplice non agricola12024 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024 cad.
Unità locali di imprese estere-66
Soggetti iscritti solo al REA18-

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo Come calcolare l'importo dovuto.

TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali12024
Società cooperative12024
Consorzi12024
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)12024
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) 12024

Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2017, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro

 

Diritto annuale 2016 

Proroga pagamento diritto annuale 2016 per i contribuenti soggetti agli studi di settore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2015, è stata prevista la proroga del termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2016 a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore.

Per tali soggetti le scadenze per il pagamento del diritto annuale sono le seguenti:

  • entro il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 7 luglio al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per tutti gli altri soggetti rimane valida la scadenza del 16 giugno con la possibilità di effettuare il versamento entro il 18 luglio 2016 (il 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.

Diritto annuale 2016 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 279880 del 22 dicembre 2015, ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 40% prevista per l'anno 2016 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese 

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2016 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56*
Società semplici agricole6012
Società semplice non agricola12024
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto.

 IMPORTI in euro
Unità locali di imprese estere 66
 IMPORTI in euro
Soggeti iscritti solo al REA18

 

 

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2016, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamenti: Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A.

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2015 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009.
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).
Al fatturato complessivo realizzato nel 2015 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Sull'importo così determinato va applicata la riduzione del 40% prevista per l'anno 2016.

Scaglioni di fatturatoMisura fissa e aliquote
da euroa euro   
0100.000,00euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato - da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 - è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, per cui per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 120,00.

Anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 40% e non sarà superiore a € 24.000,00.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione già applicata).
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale (riduzione già applicata).

Informativa alle aziende sezione ordinaria

Come calcolare l'importo dovuto 

L'importo dovuto per ogni impresa iscritta (come da nota circolare n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo) alla Camera di commercio di Mantova si determina nel seguente modo:

  1. Il diritto base della sede legale si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto) che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo cinque decimali.
  2. Sull'importo così determinato per la sede, mantenendo cinque decimali, deve essere calcolato l'importo dovuto per ciascuna unità locale; l'importo così calcolato per ciascuna unità locale espresso con cinque decimali deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa.
  3. Dall'importo risultante va applicata la riduzione del 40% prevista per l'anno 2016.
  4. L'importo da versare alla Camera di Commercio mediante F24 è espresso in unità di euro. Al fine di arrotondare l'importo da versare all'unità di euro occorre prima esprimere l'importo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità. L'arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso). Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi del diritto annuale da versare devono essere arrotondati per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite. Nei calcoli intermedi devono invece essere utilizzati cinque decimali. In presenza di un numero di decimali superiore a 5, l'arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se il sesto decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso).
  5. In caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, l'importo dovuto, incrementato della maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo, deve essere esposto nel modello F24 e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Modalità di calcolo per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato:

Esempio 1: Impresa con fatturato di € 2.610.596,00 e senza unità locali:

L'impresa calcola per la sede legale l'importo base derivante dall'applicazione delle aliquote sopra indicate per un importo totale di € 449,95364.

L'importo derivante dall'applicazione delle aliquote deve essere ridotto del 40% ed il diritto dovuto è pari a € 269,97218.

Tale importo va arrotondato prima a € 269,97 e poi per determinare l'importo da versare mediante modello F24, ad € 270,00.

Esempio 2: Impresa con fatturato di € 2.610.596,00 e unità locale:

Per la suddetta impresa, per ciascuna unità locale situata nella medesima provincia della sede o in altra provincia, è dovuto un diritto pari al 20% dell'importo determinato per la sede legale, pari a:

€ 449,95364 x 20% = € 89,990728 che arrotondato al quinto decimale è pari a € 89,99073

Se l'impresa ha una sola unità locale nella stessa provincia in cui ha sede il diritto annuale è pari a:

€ 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437

Tale importo complessivo dovuto dall'impresa dovrà essere ridotto del 40% e quindi, ai fini del versamento, arrotondato prima a € 323,97 e poi per determinare l'importo del diritto annuale da versare mediante modello F24, a € 324,00.

Diritto annuale 2016 per le nuove imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 279880 del 22 dicembre 2015, ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 40% prevista per l'anno 2016 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.

Gli importi determinati sono i seguenti:

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti52,80*10,56*
Società semplici agricole6012
Società semplice non agricola12024
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)12024

*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 1. Come calcolare l'importo dovuto.

 IMPORTI in euro
Unità locali di imprese estere                                                    66
SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESEIMPORTI in euro
 SedeUnità locale
Imprese individuali12024
Società cooperative12024
Consorzi12024
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)12024
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) 12024
 IMPORTI in euro
Soggeti iscritti solo al REA18

 

 

 

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2016, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamenti: Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale

 Solo SEDESede + 1 ULSolo 1 ULSede + "n" UL"n" UL
Dovuto52,8052,80+10,5610,5652,80+10,56x"n"UL10,56x"n"UL
Da versare    53,0063,0011,00Totale arrotondato all'euroTotale arrotondato all'euro

 

 

Manualistica
Regolamento camerale sulle sanzioni CMP (PDF 137.68 KB) File Manualistica icon
Normativa
Normativa icon Circolare MIMIT prot. 383421 del 20/12/2023 File Normativa icon
Normativa icon D.M. 23 febbraio 2023 File Normativa icon
Normativa icon Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.19230 del 03/03/2009 File Normativa icon
Normativa icon Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 172574 del 22/10/2013 File Normativa icon
Normativa icon Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 16919 del 06/02/2015 File Normativa icon
Normativa icon Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 62417 del 30/12/2008 File Normativa icon
Normativa icon Decreto ministeriale n. 54/2005 Link Normativa icon
Normativa icon Decreto MIMIT del 17.03.2026 File Normativa icon
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Ultimo aggiornamento
Mer 01 Lug, 2026

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