Diritto annuale 2026 per le nuove imprese

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 17/03/2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026, ha autorizzato per il triennio 2026-2028, l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale, per il finanziamento di progetti strategici.

Le imprese iscritte a partire dal 2 gennaio e sino alla data di entrata in vigore del citato Decreto che hanno pagato gl'importi allora in vigore (€ 44,00 le imprese individuali; € 9,00 le u. l. di imprese individuali; € 100,00 i soggetti collettivi; € 20,00 le u. l. di soggetti collettivi; etc.) sono tenute al conguaglio di quanto versato da effettuarsi entro il 30 novembre 2026, senza sanzioni né interessi.

Il versamento va eseguito con modello F24, senza sanzioni ed interessi, indicando il codice tributo 3850 e anno di riferimento 2026.

Gli importi da versare in caso di nuove iscrizioni a partire dal 28 aprile 2026 sono i seguenti:

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

IMPORTI in euro

 

Sede

Unità locale

Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti

52,80*

10,56* cad.

Società semplici agricole

60,00

12,00 cad.

Società semplice non agricola

120,00

24,00 cad.

Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)

120,00

24,00 cad.

Unità locali di imprese estere

-

66,00

Soggetti iscritti solo al REA

18,00

-

TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE

IMPORTI in euro

 

Sede

Unità locale

Imprese individuali

120,00

24,00

Società cooperative

120,00

24,00

Consorzi

120,00

24,00

Società di persone (S.n.c., S.a.s.)

120,00

24,00

Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) 

120,00

24,00

Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.

Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso dell'anno 2026, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

 

Solo SEDE

Sede + 1 UL

Solo 1 UL

Sede + "n" UL

"n" UL

Dovuto

52,80

52,80+10,56

10,56

52,80+10,56x"n"UL

10,56x"n"UL

Da versare    

53,00

63,00

11,00

Totale arrotondato all'euro

Totale arrotondato all'euro

Termini per il versamento

Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.

Normativa
Normativa icon Circolare MIMIT prot. 383421 del 20/12/2023 File Normativa icon
Normativa icon Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.19230 del 03/03/2009 File Normativa icon
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Ultimo aggiornamento
Ven 19 Giu, 2026

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