Il ravvedimento operoso può essere eseguito entro un anno dalla commissione della violazione, ovvero entro un anno dal termine di versamento del diritto annuale per l'impresa in questione.
Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano prescritti i termini di adesione di cui sopra.
Si rammenta che:
- le imprese iscritte in corso d'anno sono tenute a versare il diritto entro 30 giorni dal momento di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
- le imprese già iscritte al 1° gennaio versano il diritto annuale entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le imprese che dispongono di un termine di versamento dell'acconto dipendente da una data di chiusura dell'esercizio non coincidente con il 31/12 sono legittimate ad effettuare il versamento del diritto annuale nei diversi termini loro prescritti, senza dover versare l'interesse dello 0,40% e senza incorrere in altre sanzioni ammnistrative tributarie.