- Mediazione obbligatoria
Seguendo le indicazioni derivanti dalla direttiva comunitaria 52/2008, nel 2010 il legislatore italiano ha disciplinato la mediazione attraverso il Decreto Legislativo 28/2010, introducendo una serie di garanzie a tutela delle parti.
Ha inoltre previsto che per determinate materie sia obbligatorio esperire il tentativo di mediazione, prima di poter iniziare un'azione giudiziaria. Le materie in questione, ampliate con la cosiddetta “Riforma Cartabia”, sono:
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi
- Contratti bancari e finanziari
- Contratto di associazione in partecipazione
- Contratto di consorzio
- Contratto di franchising
- Contratto di opera
- Contratto di rete
- Contratto di somministrazione
- Contratto di società di persone
- Contratto di subfornitura.
Gli avvocati hanno pertanto l'obbligo di informare i propri clienti sull'esistenza di strumenti utili alla soluzione stragiudiziale delle controversie e che, nelle suddette materie, la mediazione è vera e propria condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
- Mediazione delegata dal giudice
La mediazione delegata è una particolare forma di mediazione civile e commerciale prevista dalla normativa italiana sulla legge di mediazione (art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010), in cui è il giudice a invitare le parti in causa a tentare un percorso di conciliazione extragiudiziale.
A differenza della mediazione obbligatoria o volontaria, qui l’iniziativa parte direttamente dall’autorità giudiziaria durante lo svolgimento di un processo.
Il giudice, valutando la natura della controversia e l’atteggiamento delle parti, dispone l’avvio della mediazione entro una data precisa, con il fine di evitare che il processo prosegua inutilmente se esiste una concreta possibilità di accordo.
La mediazione delegata dal giudice costituisce condizione di procedibilità, ovvero un passaggio obbligatorio pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
- Mediazione volontaria
A differenza della mediazione obbligatoria – condizione di procedibilità per le domande giudiziali in specifiche materie – la mediazione volontaria è un percorso che le parti possono scegliere liberamente di intraprendere per risolvere una qualsiasi lite avente ad oggetto diritti disponibili.
La mediazione volontaria è un procedimento extragiudiziale che consente alle parti di una controversia di ricercare una soluzione concordata, evitando così l’alea, le lungaggini e i costi di un procedimento giudiziario. Le parti, che non devono essere necessariamente assistite da un avvocato, si rivolgono a un organismo di mediazione accreditato e si affidano a un mediaconciliatore, figura professionale imparziale, che ha il ruolo di facilitare il dialogo costruttivo tra i centri di interesse in lite.
Il mediatore aiuta infatti le parti a identificare meglio i loro interessi e i loro bisogni aiutando ciascuna di esse a trovare una soluzione condivisa, senza mai prendere decisioni vincolanti per le parti in lite.
Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Cremona
Iscritto al n. 667 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia
Tipologie di mediazione
Le fasi del procedimento di mediazione
Il procedimento è disciplinato, oltre che dalle norme di legge, dal Regolamento adottato dall’Organismo di mediazione e ha inizio con il deposito di una domanda che verrà successivamente inviata alla parte chiamata in mediazione con l’indicazione della data stabilita per il primo incontro.
Deposito domanda di mediazione
Va effettuato tramite PEC all'indirizzo: cciaa@pec.cmp.camcom.it, utilizzando esclusivamente i modelli riportati nella sezione modulistica .
Modalità di pagamento
Il pagamento delle indennità dovute nell'ambito dei procedimenti di conciliazione/mediazione deve essere effettuato con l’avviso di pagamento pagoPA inviato dalla segreteria dell’Organismo di Mediazione, a seguito del deposito della istanza di mediazione o dell’adesione, contenenti i dati anagrafici della parte istante o della parte aderente (nome-cognome/ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e, con riferimento all’istanza, l’indicazione del valore della controversia.
La fattura per le spese di mediazione può essere intestata esclusivamente alle parti, nel caso le stesse vogliano avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore.
Esito del procedimento
Se la parte invitata non aderisce e/o non partecipa al primo incontro, verrà rilasciato alla parte presente un verbale di mancata partecipazione.
Se la parte invitata accetta di partecipare, durante il primo incontro – che è a tutti gli effetti un incontro di mediazione e che richiede la disponibilità alle parti ed ai legali di almeno due ore dall’orario di convocazione – il mediaconciliatore nominato dall’Organismo illustra la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Al termine della procedura, se le parti raggiungono un accordo viene redatto un verbale con allegato l’accordo stesso; in caso contrario viene redatto un verbale di mancato accordo.
Ulteriori regole del procedimento
La condizione per chiedere il rinvio dell’incontro o il cambio di orario fissati dalla segreteria dell’Organismo è aver aderito previamente alla procedura, mediante l’invio via PEC del modulo telematico di adesione compilato in ogni sua parte.
L’istanza per essere ammessi all’esenzione dalle spese di mediazione da tariffario – compilata utilizzando il modello messo a disposizione dall’Organismo e corredata di tutta la documentazione richiesta a riprova del diritto al beneficio – deve essere presentata unitamente alla domanda di mediazione oppure all’adesione alla mediazione ovvero al più tardi alla prima seduta di mediaconciliazione. L’esame dell’istanza di ammissione ai benefici sospende in ogni caso la procedura, che riprende unicamente quando con proprio atto motivato il Dirigente ha riconosciuto oppure negato il beneficio richiesto.
I centri unici di interesse della procedura media conciliativa – vale a dire i raggruppamenti di persone fisiche, di persone giuridiche o comunque di soggetti avente il medesimo interesse o interessi simili coinvolti nella controversia, aventi la medesima difesa tecnica – devono essere dichiarati unitamente alla domanda di mediazione oppure all’adesione alla mediazione ovvero al più tardi alla prima seduta di mediaconciliazione; diversamente, non saranno riconosciuti come tali.
L’Organismo è attivo e regolarmente registrato per le sedi di Cremona – Piazza Antonio Stradivari n. 5 – ove si trova la segreteria – e di Crema – Via IV Novembre n. 6. Le parti possono esprimere la preferenza di sede di svolgimento della procedura indicando la propria scelta nelle comunicazioni di accompagnamento della istanza o dell’adesione.
Modulistica
- Modello domanda di mediazione
- Modello domanda di mediazione congiunta
- Modello per l'adesione al tentativo di mediazione
- Modello esenzione spese di mediazione
- Modello procura speciale
- Scheda di valutazione