Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Mantova

Iscritto al n. 697 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia

Per la gestione delle mediazioni in campo assicurativo la Camera di commercio di Mantova ha aderito al protocollo d'intesa stipulato tra ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) e Unioncamere. 

Conciliazione obbligatoria

In determinati ambiti la normativa prevede l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il Servizio di Conciliazione della Camera di commercio di Mantova è abilitata a gestire procedimenti di conciliazione obbligatoria:

  • in materia di telecomunicazioni ai sensi della delibera Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) n. 173/07/cons e del Protocollo d’intesa siglato tra AgCom e Unione Italiana delle Camere di Commercio;
  • in materia di energia elettrica e gas ai sensi della L.481/1995, della delibera AEEGSI (l'attuale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 209/2016/E/com e della convenzione stipulata tra l'Autorità e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Le fasi del procedimento di mediazione/conciliazione

Il procedimento è disciplinato, oltre che dalle norme di legge, dal Regolamento adottato dal Servizio di Conciliazione ed ha inizio con il deposito di una domanda che verrà successivamente inviata alla parte chiamata in mediazione con l’indicazione della data stabilita per il primo incontro.

Deposito domande

Può essere effettuato per posta ordinaria, tramite PEC,  via fax oppure presso lo sportello previo appuntamento, utilizzando, per le mediazioni obbligatorie/volontarie esclusivamente i modelli riportati nella sezione modulistica. Per le domande di conciliazione in base alla convenzione Arera/Unioncamere, il modulo per l'istanza va richiesto alla Segreteria dell'Organismo.

Novità dal 30/06/2023

  • Ampliate le materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione
  • Primo incontro effettivo di mediazione
  • Regolamentazione del gratuito patrocinio
  • Termini di convocazione del primo incontro: da 20 a 40 giorni dalla domanda

Dal 30/06/2023 entrerà in vigore la c.d. “Riforma Cartabia” che introduce delle sostanziali novità anche per l’istituto della mediazione civile e commerciale (decreto legislativo 28/2010).

In particolare vengono ampliate le materie per le quali il ricorso alla mediazione diventa condizione di procedibilità. Alle materie già previste (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo stampa o con ogni mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) si aggiungono l’associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Viene inoltre cambiata l’impostazione del procedimento: il primo incontro da incontro-filtro volto ad esplorare la possibilità di procedere con la mediazione, diventa ora un incontro effettivo di mediazione, in cui il mediatore, in cooperazione con le parti e gli avvocati che le assistono, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Di conseguenza cambiano anche le modalità di corresponsione dell’indennità di mediazione dovuta. In attesa della pubblicazione del Regolamento attuativo, rimangono in vigore l’attuale Regolamento D.M. 1802/2010, l’attuale Regolamento dell’Organismo e le tariffe approvate dal ministero e pubblicate.

Per le mediazioni telematiche e miste, si ricorda che è obbligatoria la firma digitale per tutte le parti (artt. 8 bis e 8 ter).

Tariffe e modalità di pagamento

Per le domande depositate si applicano le seguenti tariffe: 

Tariffe mediazioni obbligatorie
Tariffe mediazioni volontarie e clausola contrattuale

Il pagamento delle indennità dovute nell'ambito dei procedimenti di conciliazione/mediazione può essere effettuato con l’avviso di pagamento pagoPA da richiedere alla segreteria dell'Organismo 

di Mediazione comunicando i dati anagrafici della parte istante (nome-cognome/ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e indicando se l'importo supera o meno i 250.000 euro; l'avviso di pagamento è utilizzabile presso la propria banca, sportelli ATM, home banking (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA), punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, appIO

Solo dopo aver effettuato il pagamento il richiedente potrà presentare la domanda o l’adesione, allegando la ricevuta di versamento.

La fattura per le spese di mediazione può essere intestata esclusivamente alle parti. 
Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o ai consulenti che assistono le parti.

Esito del procedimento

Se la parte invitata non aderisce e/o non partecipa al primo incontro, verrà rilasciato alla parte presente un verbale di mancata partecipazione.

Se la parte invitata accetta di partecipare, durante il primo incontro, il mediatore designato dall’Organismo illustra la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Al termine della procedura, se le parti raggiungono un accordo viene redatto un verbale con allegato l’accordo stesso; in caso contrario viene redatto un verbale di mancato accordo.

Il rilascio del verbale conclusivo è subordinato al pagamento delle spese di mediazione a carico di ciascuna parte.

Documentazione e utilità

Modulistica
Domanda di mediazione (PDF 177.05 KB) File Modulistica icon
Domanda di mediazione – Modulo integrativo parte invitata (PDF 82.5 KB) File Modulistica icon
Domanda di mediazione – Modulo integrativo parte istante (PDF 143.04 KB) File Modulistica icon
Adesione al primo incontro di mediazione (PDF 152.92 KB) File Modulistica icon
Procura speciale ad assistere (PDF 38.89 KB) File Modulistica icon
Contatti
Sportello: Procedure di Crisi CNC
Sede: Cremona-Mantova-Pavia
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Ultimo aggiornamento
Ven 03 Lug, 2026

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