Può essere effettuato per posta ordinaria, tramite PEC, via fax oppure presso lo sportello previo appuntamento, utilizzando, per le mediazioni obbligatorie/volontarie esclusivamente i modelli riportati nella sezione modulistica. Per le domande di conciliazione in base alla convenzione Arera/Unioncamere, il modulo per l'istanza va richiesto alla Segreteria dell'Organismo.
Novità dal 30/06/2023
- Ampliate le materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione
- Primo incontro effettivo di mediazione
- Regolamentazione del gratuito patrocinio
- Termini di convocazione del primo incontro: da 20 a 40 giorni dalla domanda
Dal 30/06/2023 entrerà in vigore la c.d. “Riforma Cartabia” che introduce delle sostanziali novità anche per l’istituto della mediazione civile e commerciale (decreto legislativo 28/2010).
In particolare vengono ampliate le materie per le quali il ricorso alla mediazione diventa condizione di procedibilità. Alle materie già previste (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo stampa o con ogni mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) si aggiungono l’associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Viene inoltre cambiata l’impostazione del procedimento: il primo incontro da incontro-filtro volto ad esplorare la possibilità di procedere con la mediazione, diventa ora un incontro effettivo di mediazione, in cui il mediatore, in cooperazione con le parti e gli avvocati che le assistono, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Di conseguenza cambiano anche le modalità di corresponsione dell’indennità di mediazione dovuta. In attesa della pubblicazione del Regolamento attuativo, rimangono in vigore l’attuale Regolamento D.M. 1802/2010, l’attuale Regolamento dell’Organismo e le tariffe approvate dal ministero e pubblicate.
Per le mediazioni telematiche e miste, si ricorda che è obbligatoria la firma digitale per tutte le parti (artt. 8 bis e 8 ter).
