Agente di affari in mediazione: verifica periodica della permanenza dei requisiti

l registro delle imprese è tenuto a verificare periodicamente – c.d. verifica dinamica - la permanenza dei requisiti d'idoneità – morali e professionali - previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione (art. 7 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).

Destinatari

La procedura per la verifica del possesso di tali requisiti interesserà tutte le imprese individuali e le società che hanno sede legale nelle province di Cremona, Mantova, Pavia e che svolgono l'attività di agente di affari in mediazione da più di 4 anni (anche se con localizzazioni operative ubicate in province diverse).

Le imprese che svolgono l’attività di mediazione con una o più localizzazioni ubicata/e nelle province di Cremona, Mantova e Pavia ma con sede legale fuori dalla provincia dovranno inviare la Comunicazione unica di revisione dinamica solo al registro delle imprese in cui è iscritta la sede legale.

Ai destinatari dall'attività di revisione verrà inviata una lettera al domicilio digitale (già PEC) iscritto al registro imprese, mentre coloro che ne sono sprovvisti riceveranno lettera raccomandata.

Istruzioni per l'invio della pratica di revisione dinamica

Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese coinvolte dovranno inviare al registro di Cremona - Mantova - Pavia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revisione, una pratica telematica di Comunicazione unica completa dei moduli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati, oltre alla copia dell’ultimo rinnovo della polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali per l’attività mediatizia valida alla data di presentazione della pratica telematica di revisione dinamica.

1. Comunicazione unica e applicativi informatici

La pratica telematica di Comunicazione unica può essere predisposta alternativamente:
- con l’applicativo DIRE selezionando, dalla modalità di compilazione - Ad Adempimenti Registro Imprese/REA - il menù Mediatori, agenti, spedizionieri e mediatori marittimi e la voce “Verifica dinamica dei requisiti”;
- con altri software di compilazione, compilando un modello I2 (per imprese individuali) o un modello S5 (per le società) e indicando nel modello Note "Conferma dei requisiti per attività di agente d'affari in mediazione".

Si avvisa che la pratica di Comunicazione unica di conferma requisiti non può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata perché improcedibile dovendo essere presentata ed inviata esclusivamente mediante gli applicativi sopra descritti.

2. Allegati

Alla pratica telematica di Comunicazione Unica – predisposta con i software sopra ricordati - devono essere allegati i modelli di autocertificazione dei requisiti e la copia per immagine (copia per scansione dall’originale) dell’ultima polizza assicurativa in corso di validità alla data di presentazione della pratica telematica di revisione dinamica, in formato PDF/A.

I modelli di autocertificazione sono già disponibili all’interno dell'applicativo informatico DIRE – modalità Ad Adempimenti Registro Imprese/REA - pertanto questa modulistica non è presente nel sito camerale.

  • Modello Verifica dinamica requisiti – agente d'affari in mediazione: autocertificazione dei requisiti di onorabilità, professionali e di incompatibilità, che deve essere compilata dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società, dagli eventuali preposti nominati dall'imprenditore a tale ramo di attività e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l'attività di agente d'affari in mediazione per conto dell'impresa (es. dipendenti), anche se nominati in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede legale;
  • Modello Verifica dinamica requisiti - intercalare antimafia: autocertificazione dei requisiti morali - antimafia, che deve essere compilata da tutti i soggetti che ricoprono particolari incarichi nell'impresa (previsti dall'art. 85 D.Lgs, 159/2011), in sintesi:
    • S.N.C. tutti i soci anche se non amministratori delle s.n.c., i procuratori e gli institori;
    • S.A.S. tutti i soci accomandatari, i procuratori e gli institori;
    • S.R.L. tutti i componenti dell’organo di amministrazione; tutti i membri del collegio sindacale, i procuratori e gli institori, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. 

Non devono compilare l’intercalare antimafia:

  • ll titolare dell'impresa individuale;
  • i legali rappresentanti di società e i preposti poiché compilano solo il precedente "Modello Verifica dinamica requisiti – mediatori”.

Polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali – attività di mediazione

La copia per immagine dell’ultimo rinnovo della polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali, valida alla data di presentazione della pratica telematica di revisione dinamica, deve essere sempre allegata alla pratica telematica di revisione in formato PDF/A - ISO 19005, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato oppure dal professionista incaricato in qualità di dichiarante della Comunicazione Unica.

Si avvisa che, come da decisione del Conservatore, in sede di controllo a campione delle autocertificazioni il registro delle imprese chiederà la produzione di tutte le polizze a garanzia dei rischi professionali relativi agli ultimi 4 anni e, nel caso in cui l’attestato assicurativo sia già scaduto alla data di presentazione della pratica telematica di revisione dinamica, dovrà essere esibita anche la copia del rinnovo per l’anno in corso.

Per gli aspetti legati al requisito della garanzia assicurativa si ricorda quanto segue:

  •  l'ammontare minimo di copertura fissato delle polizze, espresso in euro, è il seguente:
    - euro 260.000,00 per imprese individuali;
    - euro 520.000,00 per società di persone;
    - euro 1.550.000,00 per società di capitali;
  • la polizza dovrà coprire tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano l’attività di mediazione nell’ambito dell’impresa, inclusi i preposti/dipendenti che svolgono attività di mediazione;
  • qualora l’agente di affari in mediazione, ovvero la società di mediazione risultino esercitare l'attività di mediazione in più settori (ex sezioni del soppresso ruolo) sarà necessario assicurare separatamente con la medesima polizza i rischi inerenti le diverse attività ovvero stipulare più polizze;
  • nell’ipotesi residuale in cui il mediatore svolga l’attività sia in forma societaria sia individualmente, dovrà stipulare tante polizze quante sono le società attraverso le quali esercita l’attività, nonché la polizza per l’esercizio individuale della mediazione;
  • la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 993), modificando l'articolo 3, comma 5-bis, della legge 39/1989, ha previsto che, a decorrere dal 01/01/2018, gli agenti immobiliari e/o agenti con mandato a titolo oneroso che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.666,67 accertata dall’Ente camerale.
3. Modalità di sottoscrizione della pratica telematica e degli allegati

Il modello di domanda - distinta registro imprese - va sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato - imprenditore individuale, legale rappresentante, amministratore - oppure dal soggetto legittimato alla presentazione – iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (art. 31, comma 2 ter Legge n. 340/2000 e art. 1 D.Lgs n. 139/2005), compreso il notaio. Conseguentemente non saranno accettate distinte registro imprese sottoscritte da soggetti diversi da quelli sopra riportati (ad es. delegato, procuratore speciale, consulente del lavoro, ecc.) perché non previsti dalle disposizioni attualmente in vigore.

I modelli di autocertificazione, trattandosi di personali dichiarazioni sostitutive, vanno firmati esclusivamente da ciascun dichiarante con firma digitale, oppure se non in possesso con firma autografa e allegata copia integrale del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore.

Tutti i modelli di autocertificazione - firmati digitalmente - vanno inseriti nella pratica selezionando nel campo "Tipo documento" il codice ‘C47' "Modello verifica dinamica requisiti".

La copia per immagine della polizza assicurativa va sottoscritta dal firmatario del modello distinta registro imprese e inserita nella pratica selezionando nel campo “Tipo documento” il codice ‘98' "Documento ad uso interno".

4. Tessera personale di riconoscimento

Chiunque eserciti l’attività di agente di affari in mediazione (titolare dell’impresa individuale, legale rappresentante, preposto o altro) dovrebbe essere in possesso della tessera personale di riconoscimento.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non ne sia in possesso o la stessa sia scaduta, è invitato a chiedere il rilascio o il rinnovo compilando la sezione C - ALTRE DICHIARAZIONI del modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI seguendo le istruzioni pubblicate nel SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.
Per ogni singola tessera i costi sono diritti di segreteria di euro 25,00 e imposta di bollo di euro 16,00 (applicato virtualmente sulla tessera).

5. Deposito formulari

Non è possibile depositare i Moduli o i Formulari con la Comunicazione unica di revisione dinamica.
L’eventuale deposito dei modelli e formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività va effettuato mediante la compilazione di un’altra tipologia di pratica telematica chiamata DEPOSITO MODULI E FORMULARI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE seguendo le apposite istruzioni pubblicate nel SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

6. Costi amministrativi

L’adempimento è esente da imposta di bollo e sconta solo il pagamento del diritto di segreteria di euro 18,00 sia per imprese individuali che per società.

Nel caso di richiesta della tessera personale i costi per tessera sono: diritti di segreteria di euro 25,00 e imposta di bollo di euro 16,00 (applicato virtualmente sulla tessera).

7. Assistenza

Per ricevere assistenza alla predisposizione della pratica è possibile contattare l'Assistenza disponibile nel portale SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese oppure l'Assistenza specialistica su attività soggette a verifica requisiti accedendo ai ServiziOnline direttamente dal sito camerale.

Conclusione del procedimento

Il procedimento di revisione dinamica si conclude in modo positivo tramite l’evasione della pratica telematica – Comunica nella posizione di ciascuna impresa interessata.

Dopo l’evasione, ai sensi di legge, il registro delle imprese provvederà anche a campione alla verifica delle autocertificazioni rese per quanto riguarda i requisiti antimafia, di onorabilità e professionalità secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000. In questa sede l’Ufficio chiederà, a dimostrazione della regolare e continuativa copertura assicurativa, la produzione di tutte le polizze a garanzia dei rischi professionali relativi agli ultimi 4 anni e, nel caso in cui l’attestato assicurativo sia già scaduto alla data di presentazione della pratica telematica di revisione dinamica, dovrà essere esibita anche la copia del rinnovo per l’anno in corso.
Nei casi di scopertura o irregolarità nella copertura assicurativa per il quadriennio di osservazione verrà applicata la sanzione disciplinare della sospensione dell’attività secondo la gradualità definita dall’art. 9 delle Linee guida sul procedimento disciplinare per agenti d’affari in mediazione.

Nell’eventualità in cui dovessero emergere dichiarazioni non veritiere verrà avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività mediatizia con eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti competenti in materia di false attestazioni.

Invece, la mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, così come il mancato possesso di un requisito obbligatorio comporterà l’inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione. Tali atti verranno formalizzati con provvedimento del Conservatore del registro delle imprese e Dirigente dell'Area che sarà notificato a ciascun soggetto interessato ed iscritto d'ufficio nel REA insieme all'annotazione della cessazione dell'attività medesima.

L’adozione del provvedimento di inibizione/cancellazione non esclude l’adozione di altri provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa in materia (come ad esempio la sanzione pecuniaria introdotta dalla succitata Legge di Bilancio 2018 per i mediatori immobiliari e/o a titolo oneroso che dovessero operare senza la prescritta copertura assicurativa).

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Ultimo aggiornamento
Mer 01 Lug, 2026

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