Bolli, diritti e costi
- Diritti di segreteria
Gli importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese, in vigore dal 9 ottobre 2023, sono stati aggiornati con il Decreto Interministeriale (Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 20 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023.
È possibile consultare e scaricare la Tabella A, con i diritti di segreteria vigenti per il registro imprese.
Con la Comunicazione unica effettuata in modalità telematica, l’importo dei diritti di segreteria viene scalato automaticamente dal proprio conto TelemacoPay o da altro conto (a seconda della tipologia di convenzione e/o abbonamento stipulati) al momento della protocollazione automatica della pratica. Si ricorda che in caso di “REINVIO” di una pratica telematica già sospesa non si deve attivare la protocollazione automatica ma solo il flag su “REINVIO” e scegliere il protocollo RI della pratica da associare.
Per la sola presentazione delle pratiche cartacee relative ai soggetti iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche Private affidato alle Camere di commercio dalla Regione Lombardia, i diritti di segreteria di Euro 10,00 per le variazioni vanno versati tramite pagoPA, dopo aver ricevuto dall'ufficio l'avviso di pagamento per “Diritti di segreteria persone giuridiche” seguita dalla denominazione della persona giuridica e dall’eventuale numero REA.
Gli addetti camerali all’istruttoria delle pratiche telematiche possono intervenire in correzione degli importi auto addebitati dall’utente al momento della spedizione della pratica, al fine di allineare il versamento dei diritti di segreteria all’effettiva tipologia di comunicazione o di evento trasmesso al registro delle imprese.
- Diritto annuale
In caso di prima iscrizione dell’impresa, sia individuale che societaria, e di eventuali unità locali o sedi secondarie è dovuto il pagamento del diritto annuale anche per localizzazioni di imprese con sede legale all’estero; ugualmente, i soggetti iscritti nel REA (es. associazioni, fondazioni, enti, comitati, organismi religiosi) sono tenuti a versare il diritto annuale a favore della Camera di commercio in cui sono annotati.
Si informa che le persone fisiche iscritte nell’apposita sezione REA (in quanto non svolgenti le attività di mediatore o di agente e rappresentante di commercio, così come previsto dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26/10/2011) sono tenute al pagamento del diritto annuale quale soggetto R.E.A. a favore della Camera di commercio in cui sono annotate sulla base della provincia di residenza dell’interessato. Eccezione a questo principio è il caso in cui la “persona fisica – soggetto REA” sia nel contempo titolare anche di una propria impresa individuale, in questo caso prevale la competenza territoriale del registro imprese in cui è iscritta l’impresa individuale e nei confronti del quale dovrà essere presentata la domanda di iscrizione come “persona fisica – soggetto REA”; conseguentemente in questi casi sarà dovuto un solo diritto annuale relativo all’impresa individuale. Vedasi in proposito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 123108 del 19 luglio 2013.
Al fine di reperire ulteriori informazioni in materia di diritto annuale è possibile consultare le note e istruzioni pubblicate nella sezione Diritto annuale.