Procedure d'ufficio

Per procedure d'ufficio si intendono i procedimenti rivolti a iscrivere atti, fatti e/o notizie nel registro delle imprese e/o nel repertorio delle notizie economico amministrative – REA-, per i quali non è stata richiesta l'iscrizione o non è stata presentata la denuncia su iniziativa di parte.

Prima di inviare al registro delle imprese una segnalazione di notizie per chiedere un eventuale avvio di una procedura d’ufficio consulta le Linee guida relative alle iscrizioni d’ufficio nel registro delle imprese e nel REA di Mantova, adottate con determinazione dirigenziale n. 191 del 28 dicembre 2021 (procedura recepita da ente accorpato).

Cancellazioni d'ufficio

Di seguito descriviamo le procedure relative alle cancellazioni d’ufficio di imprese individuali, di società non più operative (esclusi i consorzi e le cooperative) e del domicilio digitale (PEC) dell’impresa poiché trattasi di importanti procedimenti d’ufficio di tipo massivo (riguardano una pluralità di destinatari) e di estrema rilevanza per il mantenimento della qualità dei dati pubblicati nel registro.

Avvisiamo che questi procedimenti vengono avviati esclusivamente a iniziativa dell’Ufficio o eventualmente di altra Pubblica Amministrazione (e non su segnalazione di terzi o dei titolari, amministratori, soci delle stesse imprese) secondo programmazioni stabilite annualmente, in quanto trattasi sempre di procedimenti straordinari che non incidono sulla disciplina sostanziale fondata “su domanda di parte” ossia in capo a quei soggetti che, per legge, sono tenuti a presentare in via ordinaria la domanda in modalità telematica. Le istruzioni per la compilazione delle pratiche telematiche sono disponibili nel Supporto Specialistico Registro Imprese – SARI.

Poiché tali procedimenti coinvolgono un alto numero di imprese, molte delle quali risultano prive di una propria casella certificata attiva e valida, l’Ufficio provvederà a notificare l'avvio del procedimento amministrativo nonché gli atti conseguenti, compresa la determinazione finale del conservatore, esclusivamente mediante pubblicazione all'albo camerale on line in conformità alla normativa vigente (art. 8, comma terzo, della Legge n. 241/1990 e art. 32 della Legge n. 69/2009) e alle direttive concordate con il Giudice del registro delle imprese. Dette notifiche sostituiscono la comunicazione personale con spedizione tramite raccomandata A/R al domicilio o indirizzo fisico. Invece, nei casi in cui l’impresa abbia iscritto il proprio domicilio digitale valido e attivo, si seguirà la modalità ordinaria con comunicazioni trasmesse anche al domicilio digitale (PEC) risultante dal registro.

Detto ciò, le procedure di cancellazione vengono avviate nei casi espressamente previsti dalle seguenti disposizioni di legge e precisamente:

  • ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, nei confronti delle imprese individuali e delle società di persone – società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice;
  • ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, codice civile nei confronti delle società di capitali che si trovano in scioglimento e liquidazione e che per tre anni consecutivi non hanno depositato i bilanci d’esercizio;
  • ai sensi dell’art. 40 D.L. n. 76/2020 nei confronti delle società di capitali (non in liquidazione) che si trovano con determinati indici e circostanze di inoperatività.

Tutti i provvedimenti conclusivi delle cancellazioni d’ufficio sopra elencate sono assunti con determinazione del conservatore del registro delle imprese; gli interessati hanno la possibilità di ricorrere al Giudice del registro delle imprese entro quindici giorni dalla notificazione della comunicazione. Successivamente alla definitività della determinazione per assenza di ricorso questo registro procederà alla cancellazione d'ufficio dandone trasmissione immediata all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL e ad eventuali altri enti di competenza (come disposto dall'articolo 40, comma 8, D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020).

Per ricevere eventuali ulteriori informazioni sulle determinazioni già adottate ed iscritte è possibile inviare una richiesta informale tramite lo Sportello virtuale dei servizi online - Assistenza specialistica registro imprese - oppure presentare la formale domanda di accesso agli atti (ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990) disponibile all'interno dello sportello virtuale.

Imprese non più operative

Imprese Individuali

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”;
  • Art. 40, comma 1, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020;
  • Circolare Ministero Attività Produttive n. 3585/C del 14/06/2005.

Le circostanze rilevanti per l’attivazione del procedimento di cancellazione sono (art. 2 comma1):
a) decesso dell’imprenditore;
b) irreperibilità dell’imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Le comunicazioni di avvio del procedimento e di cancellazione d'ufficio vengono notificate al domicilio digitale/PEC dell'impresa; nel caso in cui tale indirizzo sia inattivo o inesistente o non iscritto nel registro delle imprese tali atti vengono notificati tramite pubblicazione all'albo camerale on line (come già indicato nelle precedenti istruzioni sulle procedure d'ufficio).

Società di persone

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”;
  • Art. 40, comma 1, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020;
  • Circolare Ministero Attività Produttive n. 3585/C del 14/06/2005.

Le circostanze rilevanti per l’attivazione del procedimento di cancellazione sono (art. 3 comma 1):

a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Qualora dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale per valutazioni relative all’eventuale nomina del liquidatore, così come previsto dall’art. 3, comma 3, del DPR 247/2004 e dall’art. 40, comma 1, D.L. n. 76/2020.

N.B. Il Registro delle Imprese non può avviare procedure d'ufficio di scioglimento e cancellazione per società di persone già in scioglimento e liquidazione perché non previsto dal D.P.R. 247/2004. 

Le comunicazioni di avvio del procedimento e di cancellazione d'ufficio vengono notificate al domicilio digitale/PEC dell'impresa; nel caso in cui tale indirizzo sia inattivo o inesistente o non iscritto nel registro delle imprese tali atti vengono notificati tramite pubblicazione all'albo camerale on line (come già indicato nelle precedenti istruzioni sulle procedure d'ufficio).

Società di capitali non in liquidazione con indici di inoperatività

Riferimenti normativi:

Art. 40, commi 2, 3, 4, 5, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020.

Le circostanze rilevanti per l’avvio del procedimento di iscrizione della causa di scioglimento senza liquidazione sono: l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Dopo l’avvenuta iscrizione d’ufficio dello scioglimento senza liquidazione ciascun amministratore delle società interessate, se sussistono motivate ragioni di operatività, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, potrà presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell’attività, nonché regolarizzare la posizione della società effettuando i depositi obbligatori che sono stati omessi.

Valutata la documentazione prodotta, con provvedimento conservatore del registro delle imprese, si potrà eventualmente interrompere il procedimento di cancellazione d’ufficio con revoca dello scioglimento già iscritto. In assenza di osservazioni nel termine sopra ricordato di 60 (sessanta) giorni, la società non intestataria di beni iscritti in pubblici registri verrà cancellata d’ufficio con successiva determinazione del conservatore.

Società capitali in liquidazione

Riferimenti normativi:

Art. 2490 codice civile rubricato “Bilanci in fase di liquidazione"

L’art. 2490 c.c. stabilisce all’ultimo comma che “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo [bilancio finale di liquidazione], la società è cancellata d’ufficio dal Registro Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.”.

La procedura di cancellazione dal registro delle imprese può essere avviata solo per le società di capitali che si trovano nella fase di liquidazione e non hanno depositato i bilanci d’esercizio per tre anni consecutivi dall’annualità in cui è stato iscritto lo scioglimento e liquidazione (sono escluse le cooperative in quanto sottoposte ai sensi di legge a specifica vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico). Sulla base di tale disposizione normativa l’Ufficio, verificata l’effettiva esistenza dei presupposti di cancellazione, provvede a notificare l’avvio della procedura al liquidatore assegnando un termine di 30 giorni.

La notifica è effettuata attraverso lettera inviata al domicilio digitale (PEC) della società o tramite raccomandata A.R. spedita presso la residenza del liquidatore se l'indirizzo PEC dell'impresa non risulta più valido e attivo.

Il liquidatore è invitato ad effettuare gli adempimenti pubblicitari omessi o, qualora le operazioni di liquidazione fossero ultimate, a richiedere la cancellazione della società dal registro imprese, previo deposito del bilancio finale di liquidazione.

Trascorsi 30 giorni senza che siano state presentate controdeduzioni, o dimostrazione della persistenza dell’attività liquidatoria con deposito dei relativi bilanci di esercizio o richieste di cancellazione, il conservatore del registro delle imprese dispone con proprio provvedimento la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2490 c.c., da comunicare al domicilio digitale della società o, se l'indirizzo PEC dell'impresa non risulta più valido e attivo, con raccomandata A.R. ai soggetti interessati individuati nei liquidatori che, sulla base della documentazione in possesso del Registro imprese, risultano in carica, al momento dell'emissione del provvedimento.

Decorsi i termini per l'opposizione, individuati in 15 giorni dall'ultima comunicazione nei modi sopra previsti, l'ufficio provvederà a cancellare l'impresa dal registro, dando iscrizione del provvedimento emanato dal conservatore.

In tutti i casi di intervenuta cancellazione d'ufficio dell'impresa o della società da questo registro non sarà più possibile chiedere la riattivazione dello stesso soggetto o la comunicazione/rettifica di dati pubblicati perché l'impresa è già estinta per effetto dell'avvenuta cancellazione.
Si ricorda che questo registro delle imprese comunica l'elenco delle posizioni cancellate d'ufficio all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL e ad eventuali altri enti di competenza ai sensi di legge. 
Si avvisa, inoltre, che: 
- per l'impresa artigiana questo registro procede a cancellare d'ufficio anche il titolare, i soci e i collaboratori familiari dagli elenchi nominativi degli artigiani ai fini assicurativi e assistenziali INPS. Per eventuali variazioni di dati l'imprenditore dovrà rivolgersi esclusivamente alla stessa INPS, così come concordato con il locale Istituto. 
- per eventuali omesse comunicazioni o variazioni di dati INPS assicurazione previdenziale lavoratori autonomi non artigiani (es. mancata cessazione dell'attività) l'imprenditore dovrà rivolgersi esclusivamente alla stessa INPS, così come concordato con il locale Istituto;
- per eventuali omesse comunicazioni fiscali (es. mancata cessazione della partita IVA) o altri adempimenti non effettuati nei confronti di altri enti l'imprenditore dovrà rivolgersi solo all'Agenzia delle Entrate o all'INAIL o all'ente competente al fine di regolarizzare la propria posizione; 
- nel caso, invece, di effettiva prosecuzione dell'esercizio dell'attività da parte dell'impresa individuale cancellata d'ufficio, il titolare potrà presentare a questo registro una nuova domanda telematica di costituzione dell'impresa a cui sarà attribuito un nuovo numero REA, considerato che non è più possibile ripristinare o riattivare la precedente posizione già cancellata; 
- infine, per eventuali sopravvenienze di beni registrati o altri cespiti - non liquidati e ancora intestati alla società, gli interessati potranno presentare motivato ricorso al Giudice del registro delle imprese presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Mantova, al fine di chiedere, se ne ricorrono i presupposti, la cancellazione della determinazione del conservatore e la conseguente re-iscrizione della stessa società ai sensi dell'art. 2191 codice civile. Il provvedimento del Giudice verrà trasmesso dalla suddetta Cancelleria e iscritto d'ufficio nel registro (art. 17 D.P.R. n. 581/1995). 

Domicilio digitale (PEC) - Controlli e cancellazioni degli indirizzi invalidi, inattivi, multipli

Tutte le imprese in forma societaria e le imprese individuali (attive e non soggette a procedure concorsuali) sono obbligate a comunicare il domicilio digitale al registro delle imprese.

Il registro delle imprese effettua periodicamente controlli sulla validità ed operatività delle caselle di posta elettronica certificata già iscritte sulle posizioni delle varie imprese, così come previsto da pareri del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'importante Direttiva congiunta Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015. Di conseguenza il registro verifica che gli indirizzi già comunicati vengano mantenuti dalle stesse imprese in stato di attività, validità ed univocità, cioè devono essere indirizzi riconducibili esclusivamente alla propria impresa e non appartenere a più imprese o a professionisti.

Nel caso il controllo sia negativo si avvia il procedimento d’ufficio di cancellazione dell’indirizzo PEC (già pubblicato) tramite invito a rinnovare la casella del domicilio digitale scaduta oppure a presentare la domanda di un nuovo indirizzo valido, attivo ed univoco.

Dopo il decorso del termine assegnato per regolarizzare l’indirizzo del domicilio digitale, il registro verifica che ciascuna impresa indicata nell’elenco abbia sistemato la propria posizione o con la riattivazione dell’indirizzo PEC già iscritto oppure con la comunicazione di un nuovo indirizzo; diversamente con provvedimento del conservatore del registro delle imprese, si procederà alla eliminazione d’ufficio del domicilio digitale “invalido” dalla posizione di ciascuna impresa destinataria.

Le comunicazioni di avvio del procedimento e di cancellazione d'ufficio vengono notificate alle imprese interessate tramite pubblicazione all'albo camerale on line (come già indicato nelle precedenti istruzioni sulle procedure d'ufficio).

A seguito dell’avvenuta cancellazione del dato PEC l’impresa che non comunica il proprio domicilio digitale sarà sanzionata in misura maggiorata e le verrà assegnata d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore (art 37 decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020).

Per ulteriori approfondimenti sulla modalità di comunicazione e aggiornamento del domicilio digitale dell’impresa, compreso il procedimento d’ufficio di assegnazione del nuovo domicilio, si rinvia alle istruzioni pubblicate nel Supporto Specialistico Registro Imprese – SARI.

Obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale

Le società a responsabilità limitata e le cooperative (tipo S.R.L.) hanno obbligo, ai sensi dell’art. 2477 c.c., di nominare l’organo di controllo - collegiale o monocratico - o il revisore legale qualora, per due esercizi consecutivi, venga superato almeno uno dei seguenti parametri:
"1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
… omissis … L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati … deve provvedere, entro trenta giorni alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”

Qualora sussistano le suddette condizioni, l'assemblea dei soci è tenuta a nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine di 30 giorni dalla data dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Trascorso inutilmente tale termine, il conservatore, sulla base di elenchi interni, invita le società a provvedere alla nomina segnalando quelle inadempienti al Tribunale di Brescia – Sezione specializzata in materia di impresa - che procederà con l'adozione degli atti di competenza. Per approfondire si rimanda alla scheda SARI.

Manualistica
Linee guida - Procedura recepita da ente accorpato (PDF 721.45 KB) File Manualistica icon
Normativa
Normativa icon D.P.R. n. 247/2004 Link Normativa icon
Normativa icon Decreto Legge 76/2020 articoli 37 e 40 Link Normativa icon
Normativa icon Art. 2490 codice civile
Normativa icon Art. 2477 codice civile
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Ultimo aggiornamento
Mar 07 Lug, 2026

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