Provvedimenti di rifiuto del Conservatore

Comunicazione al domicilio digitale (PEC) dei provvedimenti di rifiuto del conservatore

Il Registro delle imprese formalizza i provvedimenti di rifiuto del conservatore con trasmissione all’indirizzo indicato nel modello di Comunicazione unica come Domicilio Elettronico dell’impresa (articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009) tramite l’applicativo integrato in Telemaco chiamato Gestione Notifiche.

Il procedimento di rifiuto può essere di massima riassunto in queste quattro fasi:

  1. istruttoria della pratica pervenuta tramite la Comunicazione unica;
  2. segnalazione di eventuali irregolarità e incompletezze all’interno del diario messaggi con descrizione dei motivi di sospensione;
  3. invio telematico del messaggio (descrizione dei motivi di sospensione della pratica) dall’indirizzo mail sportello.telemaco.mn@cert.infocamere.it, a mezzo della procedura “Gestione correzioni” del sistema Telemaco, all’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata tra gli estremi del dichiarante nel modello di Comunicazione unica (quadro 4). Oppure in casi particolari, l’Ufficio potrà valutare di inviare all’impresa interessata, oltre alla sospensione già inoltrata con le modalità sopra esposte del diario messaggi, anche un formale invito a regolarizzare la pratica, tramite trasmissione di un’apposita lettera firmata dal responsabile del procedimento al domicilio digitale dell’impresa e a quello del professionista/intermediario indicati rispettivamente nei riquadri 4 e 5 del modelli di Comunicazione unica;
  4. notifica del provvedimento di rifiuto del Conservatore tramite domicilio digitale (PEC)

Le comunicazioni del provvedimento di rifiuto e degli eventuali allegati saranno regolarmente protocollate, firmate digitalmente dal Conservatore o da un suo delegato e inviate all’indirizzo specificato all’interno del riquadro 5 del modello di Comunicazione unica come Domicilio Elettronico dell’impresa (ovvero indirizzo da utilizzare per tutte le comunicazioni relative alla pratica). Il provvedimento e relativo allegato saranno anche inviati, per conoscenza, alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata del dichiarante della Comunicazione unica (indirizzo indicato nel riquadro 4).

Ricordiamo che la procedura automatizzata “Gestione Notifiche” non può essere utilizzata per le pratiche di bilancio in quanto estranee alla disciplina della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”.

Importanza del domicilio digitale (PEC)

  • la trasmissione ha il valore di raccomandata con ricevuta di ritorno.
    L’avviso di consegna all’indirizzo elettronico certificato del destinatario vale come notifica del provvedimento.
    Quindi per le comunicazioni dei provvedimenti del Conservatore l’avviso di consegna effettuato all’indirizzo indicato come domicilio elettronico dell’impresa nel riquadro 5 del modello di Comunicazione unica rappresenta “a tutti gli effetti di legge” l’avvenuta notifica del provvedimento all’interessato;
  • a partire dall’avviso di consegna all’indirizzo elettronico certificato del destinatario decorrono i termini per l’eventuale ricorso contro l’atto notificato.
    Ad esempio, per i provvedimenti di diniego di domande o depositi nel registro delle imprese è ammesso, ai sensi dell’art. 2189 codice civile, il ricorso al Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Mantova nel termine di otto giorni dal ricevimento del provvedimento stesso e quindi dal momento dell’avvenuta consegna dell’atto di rigetto al domicilio digitale dell’impresa o al domicilio elettronico riportato nel riquadro 5 della Comunicazione unica.

È pertanto fondamentale presiedere attentamente la casella del domicilio digitale (PEC) dell’impresa, compresa quella indicata come domicilio elettronico dell’impresa all’interno del modello di Comunicazione unica!

Le principali comunicazioni inerenti l’istanza inviate al Domicilio Elettronico dell'impresa possono essere la presa d’atto dell’autorizzazione dell’impresa all’archiviazione della pratica presentata, il formale invito a regolarizzare, i provvedimenti di rifiuto del Conservatore.

Approfondimento

Il procedimento del registro delle imprese

Il procedimento amministrativo del registro delle imprese è strutturato per ricevere le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni delle imprese tramite la presentazione di domande da parte dei soggetti obbligati (o in determinati casi legittimati come il professionista incaricato) che, dopo aver superato determinati controlli formali e documentali (c.d. istruttoria), vengono pubblicate nel registro delle imprese. Il procedimento è espressamente previsto dal Regolamento di attuazione in materia di istituzione del registro imprese (D.P.R. n. 581/1995) e da successive normative di settore. 

I controlli (c.d. istruttoria)

L’Ufficio del registro delle imprese che riceve le pratiche le sottopone ad una serie di controlli, la cui istruttoria è espressamente contenuta nel sopra citato Regolamento (vedasi in particolare l’articolo 11 relativo al procedimento di iscrizione su domanda e l’articolo 14 relativo al procedimento di deposito).
L’esito del controllo si conclude in generale con l’evasione della pratica presentata che consiste nella iscrizione ed annotazione informatica nel registro delle imprese ossia nell’ “inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero di iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda” (articolo 11, comma 8, D.P.R. n. 581/1995).

Invece, se dall’istruttoria emergono irregolarità e incompletezze l’Ufficio sospende la domanda/denuncia ai fini della sua regolarizzazione, comunicando all’utente i motivi di sospensione, concedendo un termine per la sanatoria della pratica, ove questa sia possibile. Se l’istanza viene regolarizzata il procedimento si conclude con l’evasione ovvero con l’iscrizione / annotazione dei dati contenuti nel modello di domanda all’interno dell’archivio del registro imprese.

Diversamente, se non risultano rimosse le irregolarità segnalate, il procedimento si conclude con il rifiuto o rigetto motivato della domanda/denuncia presentata tramite adozione del provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

La ComUnica

Dal 1° aprile 2010 con l’obbligo della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” in breve detta anche ComUnica, istituita dall’articolo 9 D.L. 31/1/2007 n. 7, il procedimento amministrativo previsto per le iscrizioni e annotazioni nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) deve transitare attraverso la procedura ComUnica; così come le ricevute e gli atti amministrativi inerenti i procedimenti attivati attraverso questo sistema sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Di conseguenza tutte le comunicazioni ufficiali relativi alla pratica, come il provvedimento di diniego del Conservatore, possono ora essere effettuate in modalità elettronica e trasmesse via PEC (posta elettronica certificata) in sostituzione alla vecchia modalità cartacea inoltrata ai soggetti interessati tramite posta raccomandata.

E’ essenziale evidenziare che, ai sensi della normativa istitutiva e regolamentare della ComUnica, nel modello ministeriale denominato “Comunicazione unica” è obbligatorio indicare la casella PEC corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa quale “Domicilio Elettronico dell’impresa” (riquadro 5), ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento della pratica trasmessa (art. 8 D.P.C.M. 6 maggio 2009 – Regole tecniche per le modalità di presentazione).

 

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Ultimo aggiornamento
Ven 26 Giu, 2026

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