Start-up innovativa

Definizione di start up innovativa

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L’articolo 25 del decreto legge 18/10/2012 n. 179, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative con la pubblicità nel Registro delle Imprese rappresentata dall’iscrizione della società nell’apposita sezione speciale in qualità di start-up innovativa.

Le start-up innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia (o in un altro Paese dell'Unione Europea, a patto di possedere una sede produttiva o una filiale nel nostro Paese), hanno per oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e sono in possesso di specifici requisiti previsti dal citato articolo 25. 

L'iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese garantisce l'accesso a una vasta e vantaggiosa disciplina, pensata per agevolare l'intero ciclo di vita aziendale; tra le esenzioni amministrative e fiscali, rientra l’esonero dal pagamento del diritto annuale, dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per le pratiche presentate al Registro delle Imprese (esclusi solo gli atti di trasferimento partecipazioni S.r.l. e i diritti per la bollatura dei libri sociali). L’indicazione completa di tali agevolazioni è disponibile nella sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alle Start-up innovative ove è anche possibile consultare lo Startup Act e i Pareri e circolari.

La Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle startup innovative, riguardanti sia la fase di prima iscrizione che le successive fasi di vita della startup per la permanenza nella sezione speciale.

Le società sono tenute a dichiarare differenti requisiti a seconda degli anni di anzianità dell'iscrizione.
Il MIMIT ha di conseguenza adottato una nuova modulistica per dichiarare il possesso dei requisiti, da allegare alla pratica ComUnica, per il Registro Imprese, in formato pdf/A e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale, la start-up può richiede l'iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative: tale adempimento consente all’impresa di presentare la cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle start-up innovative e, contestualmente, richiedere l’iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, in continuità assoluta, mantenendo in larga parte i benefici e le agevolazioni precedentemente riservate alle start-up innovative. Le istruzioni per il passaggio nella sezione di PMI innovativa, così come la descrizione dei requisiti di legge, sono consultabili nel SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese.

Società già costituita: iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative

 

La società di capitali già costituita e iscritta in sezione ordinaria del Registro delle Imprese compila e presenta la domanda di iscrizione nell’apposita sezione speciale in qualità di start-up innovativa qualora inizi un’attività innovativa ad alto valore tecnologico e sia in possesso dei requisiti di legge autodichiarati dal legale rappresentante come descritto nel SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese 

Adempimenti successivi all’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative

 

1. Compilazione della c.d. vetrina sulla piattaforma informatica del MIMIT

La start-up è tenuta a completare il proprio profilo personalizzato sul portale disponibile sul sito startup.registroimprese.it , entro 30 giorni dall'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative.

2. Comunicazione annuale del mantenimento dei requisiti

La start up è, altresì, tenuta a confermare o aggiornare il proprio profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it., almeno una volta all’anno dopo l'approvazione del bilancio e prima di presentare la comunicazione annuale di mantenimento. La mancata compilazione del profilo comporta l'impossibilità di procedere alla conferma dei requisiti. La comunicazione annuale anche se resa in concomitanza con l'approvazione del bilancio va presentata separatamente con adempimento specifico.

Dopo l'aggiornamento del proprio profilo sulla piattaforma la start-up dichiara il mantenimento dei requisiti previsti entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sette mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Termini
La tardiva comunicazione di mantenimento dei requisiti è soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge che verrà accertata in capo a ciascun legale rappresentante in carica (articolo 2630 codice civile e articolo 25 D.L. n. 179/2012), mentre la mancata comunicazione annuale di mantenimento comporta la cancellazione d'ufficio della società dall'apposita sezione speciale con conseguente perdita dei benefici previsti per le start-up innovative.

Le istruzioni per la compilazione sono disponibili su SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese 

Modulistica per la dichiarazione del possesso dei requisiti

I modelli da allegare alla modulistica informatica, predisposta con DIRE, sono disponibili nella sezione Modulistica Integrativa di SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese e sono:

  • Modello A per la prima iscrizione della società start-up nella sezione speciale del registro delle imprese
  • Modello B per la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti
  • Modello C per il mantenimento dell’iscrizione dopo il terzo anno (imprese già iscritte alla data del 18/12/2024)
  • Modello C1 per il mantenimento dell’iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024)
  • Modello D per il mantenimento dell’iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni

Le diverse ipotesi di utilizzo sono specificate nelle istruzioni allegate a ciascun modulo.

Costi amministrativi

La società iscritta nella sezione speciale con la qualifica di start-up innovativa è esonerata dal:

  • pagamento del diritto annuale;
  • versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per tutte le pratiche presentate al Registro delle Imprese - esclusi gli atti di trasferimento delle partecipazioni di S.R.L. e i diritti di segreteria previsti per la bollatura e numerazione dei libri sociali.
Normativa
Normativa icon Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, art. 25 e s.m.i. Link Normativa icon
Normativa icon Circolare MIMIT prot. 72022 del 30/07/2025 Link Normativa icon
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Ultimo aggiornamento
Lun 22 Giu, 2026

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