- Tempi rapidi della decisione
- Costi certi e pre-determinati della procedura
- Trasparenza delle procedure che sono pre-definite dal Regolamento arbitrale
- Competenza degli arbitri
- Riservatezza della procedura poiché tutti coloro che a qualsiasi titolo e in ogni fase del procedimento operano nell'ambito della Camera di Commercio sono vincolati da un obbligo di riservatezza
- Assistenza prestata dalla Segreteria
- Disponibilità di una sede per gli incontri
Arbitrato
Che cos'è l'Arbitrato
L'Arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie, regolato dagli artt. 806 - 840 del codice di procedura civile, mediante il quale le parti designano uno o più arbitri ai quali affidare il compito di "decidere" la lite insorta tra loro.
L'arbitro rappresenta pertanto una sorta di "giudice privato" incaricato dalle parti di risolvere la controversia.
Per attivare la procedura, che consente di evitare il ricorso al giudice ordinario, è necessario che le parti abbiano sottoscritto un compromesso ovvero una clausola compromissoria.
Esistono due tipi di arbitrato:
- Arbitrato rituale nel quale la decisione (detta lodo) dell'arbitro, una volta depositata presso il tribunale e dichiarata esecutiva, ha gli stessi effetti e la stessa valenza della sentenza pronunciata dal giudice ordinario;
- Arbitrato irrituale nel quale il lodo arbitrale ha, tra le parti, la natura e il valore di un contratto.
Si distingue inoltre tra:
- Arbitrato amministrato quando le parti affidano l'organizzazione dell'arbitrato ad una stabile e specifica organizzazione (come una Camera arbitrale o una Camera di Commercio) la quale fornisce supporti logistici e regolamentari in grado di favorire lo svolgimento del procedimento; in questo caso le parti si impegnano a rispettare il Regolamento dell'organismo designato e a corrispondere le relative tariffe.
- Arbitrato ad hoc quando le parti sono libere di disciplinare le varie fasi del procedimento (modalità di designazione degli arbitri, sede dell'arbitrato, ecc.) senza l'ausilio di istituzioni esterne.
I vantaggi dell'Arbitrato amministrato dalla Camera di commercio
Convenzione con Camera Arbitrale di Milano per la gestione congiunta del servizio di arbitrato
Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e Camera Arbitrale di Milano sono convenzionate per la gestione congiunta del servizio di arbitrato, in virtù della quale le domande di arbitrato depositate presso la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia sono gestite secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano adottato dall’Ente Camerale.
In base alla convenzione gli atti del procedimento arbitrale possono essere depositati sia presso la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia sia presso la Camera Arbitrale di Milano; parimenti, le udienze si possono svolgere, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri, sia a Milano che a Cremona, Mantova e Pavia.
Clausole compromissorie tipo
- 1. Clausola per arbitro unico
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte da un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
L’arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, dalla Camera Arbitrale di Milano.
L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.
Sede dell’arbitrato sarà ……………
- 2. Clausola per collegio arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte da un collegio di tre arbitri, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano.
Il collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.
Sede dell’arbitrato sarà ………….
Clausole arbitrali pre-esistenti
Se la convenzione arbitrale stipulata precedentemente tra le parti fa rinvio alla Camera di Commercio o alla Camera Arbitrale di Cremona, Mantova o Pavia, l’amministrazione del procedimento sarà condotta, in base alla citata convenzione, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
Arbitrato di diritto e arbitrato di equità
L'arbitrato è di diritto quando gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.
L'arbitrato è di equità quando le parti con disposizione espressa o qualsiasi espressione per iscritto stabiliscono che gli arbitri pronunciano secondo equità, ovvero applicando la "giustizia del caso concreto" e derogando alle norme di legge astratte, quando queste risulterebbero troppo rigide rispetto alla singola situazione ".
Arbitrato internazionale
La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia gestisce, in base al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, anche procedimenti di arbitrato internazionale.
Per ulteriori informazioni e per la modulistica consultare il sito della Camera arbitrale di Milano.
Come funziona
Per lo svolgimento dei servizi arbitrali la Camera garantisce i seguenti servizi:
- fornisce informazioni generali sull'arbitrato;
- riceve gli atti introduttivi dell'arbitrato;
- può essere la sede delle udienze arbitrali e fornisce la necessaria assistenza per la loro verbalizzazione
La parte attrice deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera o tramite pec. Nel termine di 5 giorni lavorativi, la Camera è tenuta a notificarla alla parte convenuta a cui è concesso il termine di 30 giorni per il deposito della propria memoria di risposta. Per l'avvio dell'arbitrato, alle parti è richiesto di versare un fondo iniziale come anticipazione delle spese del procedimento.
L'arbitro unico o il collegio arbitrale sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella clausola arbitrale.
Dalla costituzione del tribunale arbitrale intercorrono 6 mesi (eventualmente prorogabili per il deposito del lodo).