Protesti

Il protesto è l'atto autentico con il quale un pubblico ufficiale constata che l'obbligato non ha pagato l'assegno o la cambiale o che il trattario non ha accettato la cambiale.
I pubblici ufficiali abilitati (Segretari comunali, notai e ufficiali giudiziari) devono trasmettere alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia il giorno successivo alla fine di ogni mese, gli elenchi dei protesti levati nel mese precedente.

La Camera di commercio:

  1. pubblica, mediante il Registro informatico dei protesti, degli elenchi mensili trasmessi dagli ufficiali levatori relativi ai protesti levati nella provincia di competenza per mancato pagamento di pagherò cambiari, di tratte accettate e di assegni bancari, entro 10 giorni dal ricevimento;
  2. riceve le istanze di cancellazione e di annotazione presentate al Presidente della Camera di Commercio competente;
  3. rilascia in tempo reale di visure e certificazioni nominativi, anche ai fini della richiesta di riabilitazione presso il Tribunale.

Registro Informatico dei Protesti

Il Registro informatico dei Protesti è un archivio nazionale e pubblico, completamente informatizzato. Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti nonché i dati anagrafici dei soggetti protestati.

La funzione del Registro è quella di fornire informazioni sull'affidabilità finanziaria e commerciale dei soggetti e degli operatori economici, assicurando completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro informatico fino alla sua cancellazione ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data di registrazione

Cancellazione e Annotazione nel Registro

  1. cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi: il debitore protestato che esegua, entro 12 mesi dalla data del protesto, il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro.  A tal fine l'interessato deve presentare la relativa istanza al Presidente della Camera di commercio competente per territorio allegando il titolo quietanzato e l'atto di protesto.
  2. cancellazione per levata illegittima o erronea: analoga istanza che può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito erronea o illegittima levata di protesto, allegando idonea documentazione a comprova dell’erroneità o illegittimità della levata; la medesima istanza può essere anche presentata dall’Ufficiale levatore o dal funzionario dell’istituto di credito;
  3. cancellazione per intervenuta riabilitazione: ai sensi dell'articolo 17 della legge 108/96 il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto di ottenere, trascorso un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione che può essere concessa con riferimento sia a cambiali che ad assegni. A tal fine l'interessato deve presentare domanda al Presidente del Tribunale e, una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, può chiedere al Presidente della Camera di commercio la cancellazione  dal Registro protesti, con apposita istanza.

La quietanza liberatoria è la dichiarazione rilasciata dal creditore da cui deve risultare  il nominativo del soggetto protestato, i dati identificativi del titolo (scadenza, data e importo del protesto o repertorio e nome dell’ufficiale levatore) e la data di pagamento dell’effetto, unitamente alle spese di protesto, agli eventuali interessi o altri oneri dovuti oppure apposizione della seguente frase: “titolo pagato in data…” con il timbro e la firma dell’ufficiale levatore o del creditore o dell’istituto di credito.

Casi particolari - Deposito Vincolato

Se il debitore protestato non possiede gli originali delle cambiali protestate, perché titoli non sono più presenti nella Banca d’appoggio, non sono ancora stati riconsegnati al creditore e, quindi, non possono essere restituiti al momento del pagamento, è molto importante non pagare al beneficiario in quanto - in assenza di titoli originali - non è possibile cancellare i protesti dal Registro.

In tali casi è possibile costituire in Banca un deposito infruttifero vincolato al portatore, per ogni titolo protestato,  ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R. 290/75.

Nello specifico, al fine di ottenere la cancellazione del protesto, occorre allegare alla domanda di cancellazione la seguente documentazione che sostituisce la presentazione del titolo originale protestato:

  • dichiarazione di avvenuto protesto da richiedere al pubblico ufficiale che ha levato il protesto oppure, in alternativa, fotocopia della cambiale con atto di protesto rilasciata dalla banca d’appoggio
  • attestazione originale, rilasciata dalla banca, di avvenuta costituzione del deposito vincolato al portatore del titolo, dalla quale risulti che è stato pagato l’importo della cambiale, delle spese di protesto ed eventuali interessi o altri oneri dovuti. 

L’istituto di credito potrà svincolare il deposito solo al portatore che produrrà il titolo originale. Pertanto occorre che il debitore informi il creditore della costituzione del deposito vincolato e dell’istituto di credito a cui rivolgersi per ottenere il pagamento del titolo.

Annotazione

Il debitore protestato che esegua il pagamento della cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla data del protesto può chiederne l'annotazione sul Registro dei protesti presentando apposita istanza  al Presidente della Camera di Commercio.

Il debitore protestato che esegua il pagamento dell'assegno dopo il protesto può chiederne l'annotazione sul Registro dei protesti presentando apposita istanza al Presidente della Camera di Commercio.

Costi

Su ogni istanza occorre applicare una marca da bollo da € 16,00. 

I diritti di segreteria dovuti sono pari a € 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione/annotazione.

Come effettuare il pagamento

I diritti di segreteria possono essere versati:
- allo sportello con bancomat o carta di credito 
- con l'avviso di pagamento pagoPA ricevuto dall'ufficio e utilizzabile presso la propria banca, home banking, punti vendita di SISAL, Lottomatica e tabaccherie convenzionate;
- con un pagamento spontaneo selezionando

  1. alla voce servizi: Protesti
  2. alla voce causale: precisare il motivo del versamento
  3. alla voce importo: indicare l'importo del servizio richiesto come da tariffa nel paragrafo costi.
Decisione sulle istanze presentate

Il Dirigente dell'ufficio protesti adotta una decisione in merito alle istanze di cancellazione presentate entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse; compiuta l'istruttoria di rito, il Dirigente, in caso di accoglimento dell'istanza, cura l'esecuzione del provvedimento da effettuare entro 5 giorni dalla pronuncia mediante la cancellazione definitiva dei dati del protesto che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario decreta la reiezione dell'istanza.

Ricorsi

In caso di reiezione dell'istanza da parte del Dirigente dell'ufficio protesti, il debitore protestato può ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede. 

Visure e certificati

Chiunque può verificare se un nominativo (persona fisica o società) è iscritto nel Registro; la ricerca, effettuabile per provincia o su scala nazionale, è nominativa e consente il rilascio in tempo reale di visure e/o certificati. Il certificato, a differenza della visura, contiene solo l’indicazione dell’esistenza o meno del protesto, senza l’elenco degli effetti protestati in caso di esistenza protesti.

L’utente può rivolgersi allo sportello di una qualsiasi Camera di Commercio oppure consultare il Registro on-line tramite il proprio personal computer, previa sottoscrizione di apposita convenzione e utilizzo di sistemi informatici quali Telemaco.

Costi

Per ogni ricerca nominativa (visura), anche con esito negativo, i diritti di segreteria dovuti ammontano a € 2,00;

Per il rilascio di certificati di esistenza/inesistenza protesti i diritti di segreteria dovuti ammontano a  € 5,00 (oltre l’imposta di bollo di € 16,00); 

Come effettuare il pagamento

I diritti di segreteria possono essere versati:
- allo sportello con bancomat o carta di credito
- con l'avviso di pagamento pagoPA ricevuto dall'ufficio e utilizzabile presso la propria banca, home banking, punti vendita di SISAL, Lottomatica e tabaccherie convenzionate;
- con un pagamento spontaneo selezionando

  1. alla voce servizi: Protesti
  2. alla voce causale: precisare il motivo del versamento
  3. alla voce importo: indicare l'importo del servizio richiesto come da tariffa nel paragrafo costi.
Modulistica
Annotazione nel registro informatico dei protesti per pagamento di cambiali effettuato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto (PDF 41.54 KB) File Modulistica icon
Annotazione nel registro informatico dei protesti per avvenuto pagamento di assegni (PDF 41.05 KB) File Modulistica icon
Cancellazione per avvenuta riabilitazione (PDF 40.84 KB) File Modulistica icon
ISTANZA DI LEVATA ERRONEA ILLEGITTIMA (PDF 41.21 KB) File Modulistica icon
Istanza di cancellazione (PDF 42.14 KB) File Modulistica icon
Normativa
Normativa icon Legge 12 febbraio 1955 n. 77 “Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”
Normativa icon Legge 12 giugno 1973 n. 349 “Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari”
Normativa icon Legge 15 novembre 1995 n. 480 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio”
Normativa icon Legge 07 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di usura”
Normativa icon D.M. 9 agosto 2000 n. 316 “Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480”
Normativa icon Legge 18 agosto 2000 n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”
Normativa icon Legge 12 dicembre 2002 n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, art. 45
Contatti
Sportello: Protesti
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Ultimo aggiornamento
Gio 30 Apr, 2026

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