Sanzioni amministrative

L'attività dell'ufficio sanzioni

Dal primo settembre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze sanzionatorie in capo all’ UPICA - ufficio periferico del Ministero dell'Industria, già istituito presso la Camera di Commercio - sono state trasferite alla Camera di Commercio.

L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati illeciti amministrativi, da parte degli organi di vigilanza (Polizia municipale, Carabinieri, Polizia di stato, Guardia di Finanza, Ufficio RI, Metrico e Vigilanza della Camera di Commercio e altri), dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.

Verbale di accertamento e sequestro

Il verbale di accertamento

Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'Organo accertatore, rilevando la responsabilità di un soggetto per una o più violazioni, ne comunica gli estremi al trasgressore, tramite contestazione diretta al momento dell'accertamento o procedendo alla notifica dell'atto in un momento successivo, entro 90 giorni dall'accertamento.

Il verbale di sequestro

Il verbale di sequestro è l’atto con cui l’Organo di vigilanza sequestra la merce o le attrezzature che sono servite a commettere la violazione o ne sono il prodotto. I beni sequestrati, muniti di appositi sigilli, restano a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento.

Il trasgressore ha facoltà di presentare opposizione al sequestro in qualunque momento, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 689/81, con atto esente da bollo. Se il Dirigente dell’ufficio accoglie l’opposizione dispone il dissequestro dei beni interessati, in caso contrario respinge l’istanza con provvedimento motivato.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 689/81, nei  casi in cui la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione di determinati beni costituiscono violazione amministrativa, il Dirigente dell’ufficio provvede alla confisca dei medesimi beni, anche se è stato fatto luogo al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Responsabili delle violazioni

Responsabile principale

L'art. 3 della legge 689/81 dispone che "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

L'art.5 della stessa legge recita "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta".

 Responsabile solidale

L’art. 6 della legge 689/81 dispone che “se la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica nell’esercizio delle sue funzioni la persona giuridica è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Quindi l’obbligato in solido è colui che è responsabile civilmente dei comportamenti del trasgressore e pertanto è tenuto a pagare la sanzione ove il responsabile principale non adempia, pur non avendo commesso l'infrazione.

Pagamento in misura ridotta o invio scritti difensivi

Entro 60 giorni dalla contestazione dell'illecito o dalla data di notifica del verbale d'accertamento l'interessato può decidere di pagare.  Il pagamento che viene effettuato è definito liberatorio, in quanto esso libera dall'obbligazione ed è un pagamento in misura ridotta, perché corrisponde ad una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge. 
Se il pagamento è stato effettuato regolarmente, cioè con l’importo dovuto, entro 60 giorni dalla notifica e presso l'ufficio indicato dal verbale di accertamento, il procedimento si estingue.

Oppure entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione l’interessato può presentare scritti difensiviL'art. 18 della L. 689/81 prevede, infatti, che nel predetto termine "gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, a norma dell'art. 17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità".
Gli scritti difensivi, redatti  in carta semplice, trasmessi alla Camera di Commercio per posta o tramite pec all’indirizzo istituzionale cciaa@pec.cmp.camcom.it,  devono essere sottoscritti dall’interessato o digitalmente o con firma autografa, allegando, in quest’ultimo caso,  copia di un documento di identità. Se gli scritti difensivi sono presentati da un professionista incaricato dall’interessato ad assisterlo, deve essere prodotta la relativa delega.  Agli scritti difensivi occorre allegare copia del verbale di accertamento ed eventuale ulteriore documentazione a supporto di quanto dichiarato.

L’esame di tali scritti avviene solo dopo avere ricevuto il rapporto di mancato pagamento del verbale da parte dell’accertatore e, quindi, solamente dopo la scadenza del termine per il pagamento. In nessun caso, pertanto, l’esame degli scritti difensivi potrà avvenire prima della scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta. Inoltre il pagamento in misura ridotta effettuato entro il termine di 60 gg. estingue il procedimento e gli eventuali scritti presentati non saranno esaminati.

Prescrizione

L'articolo 28 della Legge n. 689/1981 dispone "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

In merito, coesistendo sul tema diverse interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, si informa che attualmente l'orientamento di questa Camera è di ritenere non prescritte le violazioni per ritardate/omesse comunicazioni al Registro delle Imprese. 

Ordinanza-ingiunzione o archiviazione

L'ufficio sanzioni della Camera di Commercio riceve il rapporto di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 689/81, redatto dall’organo che ha accertato la violazione.

In sede di istruttoria, il dirigente dell’ufficio esamina gli scritti difensivi pervenuti e convoca l'interessato che ha chiesto l'audizione. Le ragioni esposte verbalmente in sede di audizione e, comunque, gli scritti difensivi e i documenti allegati, vengono esaminati insieme agli atti trasmessi dall'Organo accertatore. L'interessato ha il diritto di conoscere l’esito delle sue difese anche in caso di accoglimento e, pertanto, al medesimo interessato sarà inviata l'ordinanza di archiviazione.

Ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:

  • un'ordinanza di archiviazione se si ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;
  • un'ordinanza ingiunzione se si ritiene fondato il verbale di accertamento e sussistente la violazione accertata.

L'ordinanza-ingiunzione è un atto che indica i soggetti responsabili degli illeciti, spiega le motivazioni che hanno indotto a confermare il verbale di accertamento e definisce l'importo della sanzione da pagare, oltre alle spese del procedimento.

L’importo della sanzione è determinato entro il limite minimo e massimo stabilito dalla legge, in base ai criteri stabiliti dall'art.11 della legge 689/81 che sono:

  • gravità della violazione;
  • opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze;
  • personalità del trasgressore;
  • condizioni economiche del trasgressore.

L'ordinanza-ingiunzione viene notificata a tutti i soggetti interessati sia principali che solidali.
Dalla data della contestazione o notificazione decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso.

Il pagamento effettuato deve essere comunicato all'ufficio sanzioni.

E’ possibile chiedere la rateizzazione del pagamento dell’ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/81 se il soggetto obbligato si trova in condizioni economiche disagiate documentabili, presentando un'apposita domanda per posta o tramite pec all’indirizzo istituzionale della Camera di Commercio cciaa@pec.cmp.camcom.it, allegando alla medesima la documentazione a dimostrazione della propria situazione finanziaria. Le rate, comprese tra un minimo di 3 a un massimo di 30, di norma mensili, sono di importo costante e non inferiore a € 15.00 ciascuna; alla rata stabilita vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1282 comma 1 del Codice Civile.

Il dirigente dell'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione che viene notificato all'interessato, contenente il piano delle rate, il modo e i tempi di versamento, 

La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata all'ufficio sanzioni.

Ricorso

Dopo la notifica dell’ordinanza-ingiunzione l'interessato ha facoltà di presentare ricorso,  entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice competente (Giudice di Pace o Tribunale) da determinarsi ai sensi dell'art. 22-bis della L. 689/81. In tali casi il Giudice riesamina la posizione e può  annullare, confermare, o modificare l'importo dell'ordinanza emessa.

Avanti il Giudice competente si può presentare l'interessato o un suo delegato (avvocato, ecc.) 

Ruolo

L’ordinanza-ingiunzione è un titolo esecutivo. Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, in caso di mancato pagamento, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, trasmettendo le posizioni al Concessionario Agenzia Entrate Riscossione.

L’importo da versare, in tal caso, sarà aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti dalla legge. Il pagamento della cartella deve essere effettuato, secondo le modalità indicate, entro 60 giorni dalla notifica. E’ possibile chiedere la rateizzazione della cartella di pagamento direttamente al Concessionario Agenzia Entrate Riscossione. L’omesso pagamento della cartella comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.

La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presentando ricorso all’Autorità competente per territorio, ex art. 22 della L. 689/1981.

Manualistica
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative (PDF 457.68 KB) File Manualistica icon
Normativa
Normativa icon Legge 24 novembre 1981, n. 689 File Normativa icon
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Ultimo aggiornamento
Mer 29 Apr, 2026

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