Tutela del consumatore

Prevenzione dei raggiri alle imprese

Attenzione alle richieste di pagamento ingannevoli

Molte imprese ricevono comunicazioni (anche via e‑mail o PEC) che propongono servizi di “pubblicazione in banche dati online” o simili, accompagnate da richieste di pagamento che possono essere confuse con adempimenti camerali obbligatori. Le richieste di pagamento relative a diritti e servizi camerali provengono solo dai canali ufficiali della Camera di Commercio: 

  • sito istituzionale
  • PEC dell’Ente
  • comunicazioni su carta intestata;
  • canali del sistema camerale (es. Registro Imprese) 

Non sono invece collegate a siti o società private, anche con sede all’estero, estranei all’Ente camerale. 

Come comportarsi in caso di dubbi

In presenza di fatture o solleciti di pagamento sospetti è opportuno: 

  • verificare con attenzione il soggetto emittente e la natura del servizio;
  • conservare tutta la documentazione (e‑mail, moduli, fatture, solleciti);
  • valutare l'invio di una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) tramite il servizio online

L’AGCM ha rilevato una diffusione di pratiche commerciali scorrette basate su comunicazioni ingannevoli, spesso inviate subito dopo l’iscrizione al Registro Imprese. 

Approfondimenti e strumenti AGCM  Vademecum “Io non ci casco!” 

Sezione “Pratiche commerciali scorrette per inviare segnalazioni online

Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Cos’è e a cosa serve

Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti supporta le imprese del comparto alimentare e non alimentare, fornendo informazioni di primo orientamento su: 

  • etichettatura alimentare e non alimentare;
  • sicurezza dei prodotti;
  • commercio internazionale;
  • tutela e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale.

Il servizio è attivo in oltre 80 province, in collaborazione con il sistema camerale, il Laboratorio Chimico di Torino, Dintec, Ceipiemonte ed esperti qualificati. 

Destinatari e modalità di fruizione

Il servizio è rivolto alle imprese e, a seconda del territorio, può essere: 

  • gratuito;
  • con rimborso parziale;
  • a pagamento.

L’assistenza è fornita tramite: 

  • risposta scritta;
  • appuntamento online (appuntamento in sede previsto solo per Torino, su specifiche tematiche).

Non viene fornito supporto su prodotti già oggetto di contestazioni, sequestri o interventi delle Autorità competenti. 

Per approfondire consulta Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti 

Codice del Consumo e sicurezza generale dei prodotti

Il Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) raccoglie le principali disposizioni in materia di tutela dei consumatori, anche di derivazione europea, e regola i rapporti tra consumatori e professionisti. 

Disciplina, tra l’altro: 

  • informazione e pubblicità;
  • pratiche commerciali scorrette (ingannevoli e aggressive);
  • contratti del consumatore (negozi fisici, contratti a distanza e fuori dai locali commerciali);
  • sicurezza dei prodotti e responsabilità per danno da prodotto difettoso;
  • garanzia legale di conformità e garanzie commerciali;
  • associazioni dei consumatori e azioni rappresentative;
  • risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Testo normativo 

Consulta il Codice del Consumo aggiornato

Regolamento (UE) 2023/988 – General Product Safety Regulation (GPSR)

Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) si applica dal 13 dicembre 2024 in tutti i Paesi UE e mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando il funzionamento del mercato interno. 

Si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato (nuovi, usati, riparati o ricondizionati), salvo esistenza di norme UE specifiche sulla sicurezza di quel prodotto. 

Sono esclusi, tra gli altri: medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti fitosanitari, alcuni aeromobili, oggetti di antiquariato. 

Un prodotto sicuro è quello che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili d’uso, non presenta rischi o presenta solo rischi minimi compatibili con un elevato livello di protezione della salute e sicurezza dei consumatori. 

Nella valutazione della sicurezza si considerano, ad esempio: 

  • caratteristiche del prodotto (progettazione, composizione, imballaggio, istruzioni);
  • etichettatura, avvertenze e informazioni per l’uso e lo smaltimento;
  • categorie di consumatori interessate (bambini, anziani, persone con disabilità);
  • rischi ambientali e aspetti di cibersicurezza.

Sicurezza dei giocattoli

Perché una normativa specifica

I giocattoli sono destinati ai bambini, soggetti particolarmente vulnerabili; per questo l’UE e l’Italia hanno introdotto regole molto severe per ridurre rischi di soffocamento, tagli, ustioni, ingestione di piccole parti o esposizione a sostanze chimiche pericolose. 

Quadro normativo

  • Decreto legislativo n. 54/2011: recepisce la direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli e stabilisce requisiti essenziali di sicurezza, obblighi degli operatori economici, controlli e sanzioni
  • Nuovo Regolamento (UE) 2025/2509: introduce limiti più rigorosi alle sostanze chimiche (inclusi interferenti endocrini) e il Passaporto Digitale del Prodotto per la tracciabilità lungo la filiera 

Marcatura CE e requisiti di sicurezza

La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, sull’etichetta o sull’imballaggio e attesta la conformità ai requisiti di sicurezza. 

Per ottenerla, il fabbricante deve effettuare prove su: 

  • resistenza fisica e meccanica;
  • infiammabilità;
  • limiti sulle sostanze chimiche, in particolare interferenti endocrini.

Tutti i controlli sono documentati in un fascicolo tecnico a disposizione delle autorità. 

Passaporto Digitale del Prodotto

Il Regolamento (UE) 2025/2509 introduce il Passaporto Digitale del Prodotto, che consente: 

  • tracciabilità immediata del giocattolo (produttore, materiali, lotto);
  • accesso rapido alle informazioni di sicurezza (anche tramite QR code);
  • gestione più efficace di richiami e avvisi di sicurezza.

Obblighi degli operatori economici

  • Fabbricanti: progettare e costruire giocattoli sicuri, effettuare le prove, redigere la dichiarazione di conformità UE, apporre la marcatura CE e aggiornare il Passaporto Digitale.
  • Importatori: immettere sul mercato solo giocattoli conformi e correttamente marcati CE.
  • Distributori: verificare la presenza di marcatura CE e avvertenze obbligatorie, collaborare ai controlli, ritiri e richiami.

Consigli pratici per i consumatori

Quando acquisti un giocattolo, controlla sempre: 

  • marcatura CE;
  • istruzioni e avvertenze in lingua italiana;
  • adeguatezza all’età del bambino;
  • assenza di piccole parti per i bambini più piccoli;
  • affidabilità del canale di vendita (anche online).

In caso di dubbi o incidenti, è possibile rivolgersi alle autorità competenti o alle associazioni dei consumatori  

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Cosa sono i DPI

Rientrano tra i DPI, ad esempio, occhiali da sole, maschere da sci, guanti da giardino, caschi, mascherine o guanti da lavoro. 

Sono dispositivi progettati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggerla da uno o più rischi per la salute o la sicurezza, includendo anche componenti essenziali e sistemi di collegamento non fissati in modo permanente. 

Quadro normativo

Dal 21 aprile 2019 i DPI immessi sul mercato devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, attuato in Italia dal decreto legislativo n. 17/2019 che ha modificato il decreto legislativo n. 475/92 

Il Regolamento prevede tre categorie di rischio; la categoria I comprende, ad esempio, lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti poco aggressivi, esposizione alla luce solare, condizioni atmosferiche non estreme. 

I DPI devono riportare: 

  • marcatura CE;
  • numero di lotto o altro elemento identificativo;
  • nome/marchio e indirizzo del fabbricante (e dell’importatore, se extra UE);
  • informazioni e istruzioni d’uso in lingua italiana;
  • dichiarazione di conformità o indirizzo web dove reperirla 

Trasparenza sulle emissioni di CO2 delle autovetture

È disponibile online la Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture (edizione 2023), redatta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e approvata di concerto con i Ministeri competenti 

La guida, prevista dalla direttiva 1999/94/CE recepita con DPR 17 febbraio 2003, n. 84, fornisce informazioni per orientare i consumatori verso veicoli con minori emissioni di gas serra. 

Contiene i dati di omologazione relativi a consumi ed emissioni di CO2 dei veicoli nuovi, trasmessi dai costruttori al Ministero. 

Obbligo di rivolgersi a officine autorizzate e sanzione per il cliente

In base alla legge n. 122 del 1992, il proprietario o utilizzatore di un veicolo, quando deve effettuare interventi di manutenzione o riparazione che non sono di semplice “minuta manutenzione”, è tenuto a rivolgersi esclusivamente a imprese di autoriparazione regolarmente iscritte nell’apposito registro. 

La normativa prevede una specifica sanzione amministrativa a carico di chi affida il proprio veicolo a soggetti non abilitati, proprio per scoraggiare l’autoriparazione abusiva (art 6 e art. 10) 

Questa disciplina è pensata per tutelare la sicurezza stradale – assicurando che i lavori sul veicolo siano svolti da operatori qualificati – e per garantire un mercato dell’autoriparazione corretto e trasparente, a beneficio sia dei clienti sia delle officine che operano nel rispetto delle regole. 

Contatti
Sportello: Protesti
Sede: Mantova
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Ultimo aggiornamento
Mer 13 Mag, 2026

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